Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14491 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31822-2018 proposto da:

D.D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

MANTEGAZZA 24, presso il Sig. GARDIN MARCO, rappresentato e difeso

dagli avvocati CRETI’PARIDE CESARE, BALDASSARRE GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CUTROFIANO, ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA, AURORA ASSICURAZIONI

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 712/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. D.D.R. conveniva in giudizio il Comune di Cutrofiano al fine di ottenere il risarcimento dei danni, ex art. 2051 c.c., a seguito del sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS), allorquando, mentre era alla guida del proprio motociclo perdeva il controllo a causa di una profonda buca.

D Comune costituendosi in giudizio, chiamava a sua volta l’Acquedotto pugliese s.p.a., proprietaria del tombino della rete idrica, oggetto d’insidia, e l’Aura Assicurazioni al fine di manlevarlo dall’eventuale responsabilità.

Con sentenza n. 254/2012 del 16/11/201, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda risarcitoria e compensava le spese.

2. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 712/2018 del 02/07/2018, rigettava l’appello del D.D. confermando integralmente la sentenza di primo grado.

La Corte ha ritenuto non raggiunta la prova sulla dinamica dell’incidente in quanto sia le dichiarazioni rese dal danneggiato sia quelle rese dal teste erano prive di rilevanza ai fini del giudizio, oltre che inattendibili.

3. D.D.R. ricorre in cassazione, sulla base di un unico motivo articolato in più censure.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “erronea interpretazione delle prove acquisite nel giudizio di primo grado- errore in fatto e in diritto”.

Secondo il D.D. la Corte non avrebbe motivato adeguatamente la decisone nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti le dichiarazioni del teste G.M.. Ritiene, inoltre, che anche a non voler considerare decisiva la testimonianza del G., l’intero quadro probatorio prodotto in primo grado, avrebbe consentito di ricostruire in modo esaustivo la dinamica dell’incidente. La Corte non avrebbe correttamente applicato l’art. 2051 c.c. in quanto una volta provato l’esistenza dell’incidente, sarebbe spettato all’amministrazione provare il caso fortuito.

5. 11 ricorso è inammissibile per plurime ragioni.

Innanzitutto lo è per violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

Mette conto rilevare, in primo luogo, che l’esposizione del fatto è gravemente carente, in quanto il ricorrente si limita a riferire della vicenda relativa all’introduzione della lite ma omette: a) di indicare le ragioni della domanda proposta; b) di riferire dello svolgimento del giudizio di primo grado; c) di indicare le ragioni della decisione.

Se ne conclude che il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato da tale norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che sia capace di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. un., 18/05/2006 n. 11653). La prescrizione del requisito risponde, infatti, non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20/02/2003 n. 2602). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Inoltre il motivo sarebbe ugualmente inammissibile, in quanto la sua illustrazione si fonda su documenti e/o atti processuali, ma non osserva i contenuti prescrittivi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto: a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, nè, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; h) non indica la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi; c) non indica la sede in cui in questo giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c.,, comma 2, n. 4), se nella disponibilità, sarebbe esaminabile dalla Corte, ovvero, sempre in quanto prodotto, sa esaminabile in copia, se trattisi di documento della controparte; d) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale (ove possibile) o in copia (ove trattisi di atto della controparte o del fascicolo d’ufficio, come i verbali di causa) e nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio (come ammette Cass. sez. un. 22716 del 2011; Cass. n. 24178/2017; Cass. n. 27475/2017).

Lo è anche perchè non centra la ratio deddendi della sentenza. Il giudice del merito ha ritenuto non attendibile il teste perchè ‘nella sua deposizione, ha confermato quanto riferito ai carabinieri nell’immediatezza dell’incidente, vale a dire di aver visto il ciclomotore sbandare, senza alcun riferimento a insidie del manto stradalè. Tale ratio deddendi non è stata adeguatamente censurata.

Ed è, ancora inammissibile perchè ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, è onere del ricorrente, a pena di inammissibilità, indicare in modo intellegibile ed esauriente, non solo le norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, le argomentazioni intese a dimostrare in qual modo, determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. civ. Sez. Unite, 22/09/2017, n. 22086).

Infine, le censure così formulate sono inammissibili, in quanto dirette ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, oltrepassando, in questo modo, i limiti propri del sindacato di legittimità.

E’ il giudice del merito l’organo istituzionalmente competente alla discrezionale valutazione degli elementi di prova, limitata esclusivamente sul piano della motivazione, che deve essere coerente, in punto di diritto e sul piano logico, con i rilevi fattuali posti al suo vaglio. Ed infatti il giudice del merito, con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici, ha ritenuto, alla luce del materiale probatorio acquisito, che parte attrice non avesse dimostrato in alcun modo la dinamica dell’incidente: nè in merito all’esistenza stessa del fatto illecito, nè il nesso causale tra le lesioni lamentate e quest’ultimo.

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. L’indefensio dell’intimata rende inutile provvedere sulle spese del presente giudizio.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA