Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14639 del 09/07/2020
Cassazione civile sez. lav., 09/07/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 09/07/2020), n.14639
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22002-2014 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione
dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO
MARITATO, EMANUELE DE ROSE e CARLA D’ALOISIO;
– ricorrenti –
e contro
T.C., RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1343/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 12/09/2013, R.G.N. 1482/2011.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza del 12 settembre 2013, la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Palermo, accoglieva la domanda proposta da T.C. nei confronti dell’INPS e della Riscossione Sicilia S.p.A. (già SE.RI.T. Sicilia S.p.A.) avente ad oggetto l’accertamento della non debenza del credito per omissioni contributive relative all’anno (OMISSIS) recate da cartella esattoriale di cui aveva ottenuto il rilascio per estratto ancorchè non gli fosse stata mai ritualmente notificata;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la sopravvenuta estinzione del debito quale effetto della maturazione del termine quinquennale di prescrizione L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10, applicabile in difetto di atti interruttivi compiuti in base alla normativa previgente e decorso per essere stato il primo atto di costituzione in mora successivo al 21 ottobre 2000, data di notifica della cartella esattoriale, posto in essere l’8 febbraio 2008;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale alcuno degli intimati ha svolto attività difensive.
Diritto
CONSIDERATO
– che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, in relazione all’art. 2953 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, dovendosi ritenere la fattispecie soggetta a prescrizione decennale;
che il motivo risulta infondato alla luce dell’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 17 novembre 2016, n. 23397) per cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi od impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c., effetto operante solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo;
che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver gli intimati svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020