Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14643 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 09/07/2020), n.14643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21820-2014 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO,

SERGIO PREDEN e ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ZAZZA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERPAOLO SAFRET;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 563/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 10/03/2014, R.G.N. 349/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN;

udito l’Avvocato ROBERTO ZAZZA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale, ha quantificato in Euro 248,42 lordi la quota di pensione mensile, in aumento del trattamento pensionistico goduto, dovuta dall’Inps Fondo Volo a S.G. sulla base della sentenza del Tribunale di Trieste n. 293/2006, passata in giudicato.

La Corte ha evidenziato che la controversia aveva ad oggetto un unico punto costituito dall’esatto significato della sentenza del Tribunale di Trieste n. 293/2006 citata.

Secondo la Corte l’interpretazione di detta sentenza, riferita dall’Inps ed accolta dal Tribunale, non era condivisibile essendo contrastante con la motivazione della sentenza citata e soprattutto con la domanda dello S. proposta in via subordinata, domanda che il Tribunale aveva pacificamente deciso di accogliere.

La Corte ha riferito che con detta domanda, posta in via subordinata, lo S. aveva sostenuto che il pensionato del Fondo volo aveva diritto a ricevere una certa pensione di cui una parte mese per mese ed una parte in unica soluzione; che qualora il pensionato avesse ricevuto una quota in linea capitale inferiore a quella dovuta per effetto dell’applicazione di un coefficiente di capitalizzazione inferiore, come avvenuto nella fattispecie, era come fosse stata capitalizzata una quota mensile di pensione inferiore a quella dovuta con la conseguenza che doveva essere aumentata la quota mensile allo scopo di garantire la prestazione complessiva corretta e che tale ragionamento, tradotto in cifre, determinava un aumento mensile di Lire 481.011, pari ad Euro 248,42, come conteggiato dal pensionato e non contestato in modo specifico dall’Inps, fatta salva, comunque, la prescrizione.

Secondo la Corte eventuali obiezioni alla decisione del Tribunale passata in giudicato citata erano irrilevanti e che l’unico modo per attribuire significato alla stessa era quello di ritenere che essa avesse inteso condannare l’Inps a pagare la differenza di rateo di pensione mensile derivante, in via mediata ed indiretta, dalla preventiva applicazione dei coefficienti richiesta dal ricorrente alla determinazione della quota da liquidare in capitale.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. Resiste lo S. con controricorso e poi memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di tardività del ricorso in cassazione per il mancato rispetto del termine breve di impugnazione.

Risulta, infatti, che la notifica della sentenza della Corte d’appello di Trieste non è idonea a far decorrere il termine di 60 giorni per il ricorso in cassazione atteso che è stata effettuata all’Inps, quale parte del giudizio, e non già al suo procuratore costituito (cfr tra le tante Cass. n. 4374/2017).

4. L’Inps eccepisce nullità della sentenza, violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 2909 c.c., della L. n. 859 del 1965, art. 34 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). La Corte, nel riformare la sentenza del Tribunale, ha ritenuto che fosse stato violato il giudicato e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

L’Inps deduce che l’uso di coefficienti più alti o più bassi non mutava la misura del rateo periodico; che la quota della pensione capitalizzata era pari al 50% ed essa varia a seconda il coefficiente applicato,ma il rateo di pensione rimarrà sempre pari al 50% della pensione spettante e non muta a seconda delle vicende che interessano la quantificazione in capitale; che il Tribunale aveva correttamente rigettato la domanda sulla base della CTU.

Censura la presunta osmosi tra la quota capitale ed il rateo, affermata, secondo la Corte, implicitamente dal Tribunale nella sentenza passata in giudicato con la conseguenza che affermare il contrario comporterebbe la violazione del giudicato.

Deduce che nella sentenza passata in giudicato non era stato affatto riconosciuto un aumento quale che fosse, ma l’esatto calcolo del dovuto in applicazione del coefficiente corretto con una pronuncia di condanna generica e che dalla CTU svolta nel presente giudizio di quantificazione non risultava dovuto alcun aumento secondo il calcolo del ricorrente, peraltro, neppure accolto nella sentenza del Tribunale passata in giudicato. Osserva, con riferimento alla mancata contestazione dei conteggi, che l’Inps si era difesa allegando che il rateo periodico restava immutato indipendentemente dai criteri utilizzati.

5. Il ricorso va accolto.

La sentenza del Tribunale passata in giudicato, così come riportato nella stessa decisione qui impugnata, ha condannato l’Inps a ricalcolare la quota di pensione del ricorrente da versare mensilmente sulla base dei coefficienti ex D.M. 19 febbraio 1981. Pur a fronte di una quantificazione già offerta dal ricorrente, il Tribunale ha ritenuto di limitarsi ad una pronuncia di condanna generica.

6. Secondo la Corte territoriale l’interpretazione corretta della sentenza passata in giudicato imponeva di ritenere accolta la domanda subordinata proposta dallo S. secondo cui il pensionato del Fondo volo, quale era lo S., aveva diritto a ricevere una certa pensione costituita da una parte corrisposta mese per mese,ed una parte in unica soluzione e che, qualora il pensionato avesse ricevuto una quota in linea capitale inferiore a quella dovuta, per effetto dell’applicazione di un coefficiente di capitalizzazione inferiore, come avvenuto nella fattispecie, doveva essere aumentata la quota mensile allo scopo di garantire la prestazione complessiva corretta.

Sulla base di tale premesse la Corte d’appello di Trieste ha ritenuto che con la sentenza impugnata era stato riconosciuto al ricorrente un importo aggiuntivo sulla pensione goduta, che, cioè, la sentenza passata in giudicato imponesse tale riconoscimento e che, viceversa, negando l’esistenza in concreto del diritto ad un aumento, si sarebbe verificata la violazione del giudicato.

7. Sulla base di tale erronea ragionamento, sebbene il Tribunale con la sentenza passata in giudicato non avesse in alcun modo esaminato la questione relativa alla determinazione in concreto dell’importo da riconoscersi allo S., la Corte territoriale, in contrasto con quanto affermato dal Tribunale in primo grado all’esito di una CTU, ha riconosciuto, senza alcun accertamento ulteriore, la somma nella misura quantificata dallo stesso S..

Sotto tale profilo emerge la violazione delle regole del giudicato atteso che la pronuncia di condanna generica emessa dal Tribunale di Trieste non necessariamente doveva tradursi nel riconoscimento di un aumento, qualsiasi esso fosse, ma imponeva di svolgere ogni necessario accertamento volto alla quantificazione delle somme eventualmente da riconoscersi.

Va rilevato, infatti, che la sentenza di condanna generica postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne l’adozione, solo l’accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo del riconoscimento dell’aumento richiesto. L’esistenza, in concreto, di detto aumento è,invece, differito ad una fase successiva nella quale si deve procedere alla quantificazione sulla base dei criteri individuati con efficacia di giudicato.

In sostanza il giudicato ha determinato i criteri di calcolo di un possibile aumento del trattamento pensionistico. Tali criteri, tuttavia, possono portare o meno al riconoscimento di un aumento del trattamento pensionistico goduto, non potendosi escludere che il pregiudizio lamentato non si sia prodotto o non sia riconducibile all’applicazione dei coefficienti individuati dallo S. sulla quota di pensione corrispostagli mensilmente.

8.Va richiamata, con riferimento alla pronuncia di condanna generica, la giurisprudenza di questa Corte in tema di quantificazione del danno a seguito di sentenza che ha deciso solo sull’an, da cui sono ricavabili principi applicabili anche nella fattispecie in esame.

Si è affermato, a riguardo, che la pronuncia di condanna generica di cui all’art. 278 c.p.c., comma 1 copre l’astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato. (cfr tra le tante, Cass. n 15595/2014).

7. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte d’appello di Venezia perchè, applicando i criteri di calcolo individuati dal Tribunale con la sentenza passata in giudicato, accerti il diritto dello S. a percepire o meno un ulteriore importo, oltre a quanto già corrisposto dall’Inps, sul rateo mensile di pensione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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