Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2963 del 10/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 10/02/2010), n.2963
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
E.S.;
– intimato –
Per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia e Romagna n.
204/22/06 dep. Il 21/12/06;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 17/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso
aderendo alla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR di Bologna con sentenza 204/22/06 del 5-21/12/2006 rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Piacenza n. 1/01/05 con la quale era stato accolto il ricorso di E.S. avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso IRAP per gli anni 1999-2001. Affermava la CTR che, nel caso in esame, l’attività dell’agente di commercio – svolta dall’ E. – dovesse ritenersi intrinsecamente professionale svolta con il prevalente impegno del lavoro personale quando manchi, come nel caso in esame, l’organizzazione di mezzi, di capitali e del lavoro altrui.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate.
Nessuna attività è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 17/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36 nella parte in cui i giudici di appello affermano che l’attività dell’agente di commercio non è un’attività di impresa in quanto intrinsecamente professionale. Formula il quesito: “se, in relazione all’IRAP, per gli imprenditori, tra i quali ai sensi dell’art. 2195 c.c. vanno compresi anche i promotori finanziari, il requisito dell’autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta e dunque sussiste il presupposto impositivo idoneo a produrre valore aggiunto ai fini IRAP”.
La censura è infondata alla luce della decisione delle SS. UU. (Sentenza n. 12108 del 26/05/2009), secondo cui, in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’ attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.
Con secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine a un fatto decisivo e controverso. Nonostante la puntuale indicazione, da parte dell’Ufficio di canoni di locazione finanziaria di notevole entità, nonchè di beni strumentali per L. 60.457.000, la sentenza, con formula stereotipata, avrebbe affermato che il contribuente “ha documentato spese di non rilevante entità”.
La censura è fondata. Le affermazioni della CTR in ordine alle spese sostenute dal contribuente risultano prive di riferimento alle argomentazioni dell’Ufficio in ordine ai rilevanti importi per beni strumentali e canoni di locazione finanziaria, di talchè nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010