Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14127 del 08/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14127
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33139-2018 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109,
presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ROSARIO PIZZINO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,
presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ROBERTO COSTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10949/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 08/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Don. MARGHERITA
MARIA LEONE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
C.C. aveva proposto ricorso per revocazione della sentenza n. 19949/2018 con la quale la Corte di legittimità aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso C. nei confronti del Comune di San Giovanni La Punta, avente ad oggetto l’impugnazione della decisione della Corte di appello di Catania n. 912/2015. La Corte di legittimità aveva ritenuto inammissibile il primo motivo di censura perchè privo del necessario requisito della specificità con riguardo alle allegazione dei documenti richiamati ed alla riproduzione nel ricorso delle parti salienti di essi, necessaria ai fini dell’esame dei vizi denunciati. Aveva altresì dichiarato inammissibile anche il secondo motivo di censura in quanto diretto a chiedere una “rivisitazione” del giudizio di proporzionalità della sanzione devoluto al giudice del merito.
Con il presente ricorso il C. chiedeva la revocazione della sentenza cui resisteva con memoria difensiva il Comune di San Giovanni La Punta.
Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Il Comune di San Giovanni La Punta depositava memoria.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1)- Parte ricorrente denuncia errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’art. 391 bis c.p.c., comma 1, per aver, la Corte di legittimità, erroneamente dichiarato inammissibile il primo motivo per la mancata allegazione e trasposizione in ricorso dei documenti richiamati. Precisa a riguardo che, a parte il regolamento degli Uffici e servizi, effettivamente non depositato, ma comunque irrilevante rispetto alle ragioni sviluppate nel motivo, gli altri documenti erano stati allegati agli atti e riprodotti i tratti salienti nel motivo proposto. La decisione di inammissibilità sarebbe dunque il frutto, a giudizio dell’attuale parte ricorrente, della errata percezione circa il deposito dei documenti e della assenza delle parti rilevanti degli stessi nella censura avanzata.
Questa Corte ha chiarito che in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Ne consegue l’impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d’appello (Cass. n. 20635/2017; Cass. n. 3760/2018)
A tale prioritario motivo di inammissibilità si aggiunge ulteriore profilo di inammissibilità inerente l’attuale carenza di specificazione dei motivi del ricorso per revocazione, in quanto privi della esatta e necessaria indicazione dell’originario atto di cui si afferma la completezza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020