Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2535 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. I, 03/02/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 03/02/2010), n.2535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

25/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

25/11/2009 dal Consigliere Dott. DIDONE Antonio;

udito il P.M,, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Corte d’appello di Napoli – adita da M.M. al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un processo pendente dal 30.7.1994 dinanzi al TAR Campania (avente ad oggetto l’annullamento di delibera concernente il suo inquadramento) – con decreto del 25.7.2007 ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare al ricorrente la somma di Euro 7.867,00 a titolo di danno non patrimoniale nonche’ al rimborso delle spese processuali, liquidate in Euro 813,16, distratte in favore del difensore anticipatario.

La Corte di merito, in particolare, ha accertato in tre anni il periodo di ragionevole durata del processo presupposto ed ha, per il ritardo di nove anni e mesi dieci, quantificato l’indennizzo in Euro 7.867,00 (Euro 800,00 per ogni anno di ritardo).

Per la cassazione di tale decreto M.M. ha proposto ricorso affidato a 15 motivi. Il Ministero intimato resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Con i primi otto motivi di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001 e Convenzione europea per i diritti dell’uomo, come interpretata dalla Corte europea) e relativo vizio di motivazione, lamentando, in estrema sintesi, che la Corte di appello:

a) non ha ritenuto direttamente applicabile la C.E.D.U., sia erroneamente applicando la normativa italiana in contrasto con la C.E.D.U., dimenticando che la L. n. 89 del 2001, costituisce diretta applicazione della C.E.D.U. – specie art. 6 -, sia disattendendo la giurisprudenza europea e l’interpretazione, i parametri dalla stessa enunciati e la relativa elaborazione ermeneutica;

b) non si e’ attenuta ai parametri minimi sanciti dalla giurisprudenza di Strasburgo in tema di quantificazione dell’equo indennizzo che non puo’ essere inferiore a Euro 1.000,00 – 1.500,00 per anno liquidando la somma in misura di Euro 800,00 per anno di ritardo;

c) non ha tenuto conto che, una volta accertata la irragionevole durata, deve essere riconosciuto l’equo indennizzo per tutta la durata del processo e non il solo periodo eccedente la ragionevole durata (cioe’ il solo ritardo) – ha liquidato il danno solo per la parte eccedente la durata ragionevole (ritardo) e non gia’ per l’intera durata del processo.

d) non ha tenuto conto del bonus dovuto in ipotesi di cause in materia di lavoro;

Con i restanti motivi il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione e lamenta che il Giudice del merito:

e) non ha tenuto conto in sede di liquidazione delle spese dei parametri europei ai quali doveva adeguarsi;

f) non ha motivato la liquidazione delle spese;

g) ha erroneamente applicato la tariffa professionale, richiamando le voci relative ai procedimenti speciali anziche’ quelle relative al processo contenzioso.

3.- Osserva la Corte il ricorso e’ fondato nei limiti infrascritti.

A piu’ riprese questa Corte ha affermato che la L. n. 89 del 2001, art 2 espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole (v., da ultimo, Sez. 1, n. 28266 del 2008). Invero, “ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, deve aversi riguardo al solo periodo eccedente il termine ragionevole di durata e non all’intero periodo di durata del processo presupposto. Ne’ rileva il contrario orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, poiche’ il giudice nazionale e’ tenuto ad applicare le norme dello Stato e, quindi, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a); non puo’, infatti, ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dei criteri di determinazione della riparazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, attraverso una disapplicazione della norma nazionale, avendo la Corte costituzionale chiarito, con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti, essendo piuttosto configurabile come trattato internazionale multilaterale, da cui derivano obblighi per gli Stati contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un sistema piu’ vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, “omisso medio”, per tutte le autorita’ interne” (Sez. 1, Sentenza n. 14 del 03/01/2008 (Rv. 601232).

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la piu’ recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtu’ degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno. Nella concreta fattispecie, la Corte d’appello si e’ irragionevolmente discostata dai parametri di liquidazione Cedu senza fornire una valida motivazione al riguardo.

Si’ che la relativa censura e’ fondata.

Quanto alla richiesta di “bonus”, va ricordato che “ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non puo’ ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non puo’ derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita” (Sez. 1, Sentenza n. 6898 del 14/03/2008).

Il decreto va quindi cassato e la causa puo’ essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e in applicazione dei parametri innanzi indicati l’Amministrazione resistente deve essere condannata a pagare alla parte ricorrente la somma di Euro 10.083,00 per l’irragionevole ritardo di anni 9 e mesi 10.

L’accoglimento del motivo relativo alla quantificazione dell’indennizzo determina l’assorbimento delle censure relative alle spese processuali, che vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 10.083,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Marra antistatario;

e per il giudizio di legittimita’ in Euro 595,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Marra antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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