Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14004 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 07/07/2020), n.14004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 902-2019 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato TORRISI GIUSEPPE VINCENZO;

– ricorrente-

contro

OT.CE., OT.LU., OT.MA., OT.MI.,

OT.BR., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato OTTONI MARIA STEFANIA;

– controricorrenti –

contro

P.C., V.M., OT.OT.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1425/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Il ricorrente, O.A., nel maggio del 1991 aveva sottoscritto una scrittura privata con la quale si era impegnato ad acquistare dalle controparti in questo processo un terreno sito in Fabriano per il prezzo di lire 800.000.000; nel contratto preliminare la stipulazione del contratto definitivo (prevista entro il 31 gennaio 1992) era stata espressamente condizionata, in via risolutiva, alla mancanza di modifiche al vigente piano regolatore; nel marzo del 1992 (così l’accertamento dei fatti operato dalla sentenza impugnata, v. le pp. 2 e 3 del provvedimento) tutti i comproprietari del terreno si erano presentati di fronte al notaio per la stipulazione del contratto definitivo, che il ricorrente non aveva voluto concludere, non essendo stata accolta la sua richiesta di riduzione del prezzo, motivata con l’avvenuta modifica del piano regolatore. Il ricorrente aveva allora, con atto di citazione del marzo 1992, esercitato un’azione volta ad ottenere una sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c., previa riduzione del prezzo. L’azione è stata rigettata con sentenza n. 1969/2003 (il Tribunale adito ha affermato che il contratto preliminare, in relazione al quale i promittenti venditori si erano posti come un’unica parte contrattuale complessa, era stato sottoscritto solo da sei degli undici comproprietari e pertanto era da ritenersi tamquam non esset), sentenza non impugnata e passata in giudicato.

2. Con atto di citazione del 16 agosto 2006 il ricorrente ha allora instaurato il presente processo, convenendo in giudizio P.C., Ot.Ga., Ot.Ot., Ot.Ma., Ot.Br., Ot.Mi. e V.M., chiedendo (v. la sentenza impugnata, p. 3, che riporta le conclusioni di primo grado) di accertare l’inadempimento dei convenuti, di “conseguentemente dichiarare che gli stessi sono responsabili per la rottura dell’impegno contrattuale e per l’effetto condannarli in via solidale tra loro al risarcimento del danno”. I convenuti, costituendosi, hanno eccepito la prescrizione del diritto fatto valere, diritto in ogni caso a loro avviso infondato. Il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, rigettata l’eccezione di prescrizione, con sentenza n. 29/2012 ha respinto la domanda, non essendoci stato inadempimento da parte dei promittenti venditori.

3. Contro la sentenza proponeva appello O.A., Ot.Ot., Ot.Ma., Ot.Br. e Ot.Mi. facevano a loro volta valere appello incidentale in relazione al rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione avversaria.

Con sentenza 16 luglio 2018, n. 1425, la Corte d’appello di Ancona ha anzitutto esaminato e poi accolto l’appello incidentale; pertanto ha rigettato la domanda dell’appellante per intervenuta prescrizione del diritto.

4. Contro la sentenza ricorre per cassazione O.A.. Resistono con controricorso O.C., O.L., O.M., Ot.Mi., O.B..

Gli intimati P.C., V.M., O.O. non hanno proposto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è basato su un unico motivo, che denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c.”: il giudice d’appello avrebbe dichiarato la prescrizione del diritto fatto valere dal ricorrente seguendo un “ragionamento logico-giuridico” che non può essere condiviso, in quanto “per un verso fondato su elementi di fatto non perfettamente corrispondenti al vero e per altro verso contrario ai principi di ordine generale dettati dal nostro ordinamento”; nel 1992 la domanda ex art. 2932 c.c. è stata infatti proposta sul presupposto della validità del contratto preliminare ed è solo dal momento in cui il Tribunale si è sulla medesima pronunciato, nell’ottobre del 2003, che poteva “dirsi affermato e cristallizzato l’inadempimento delle controparti” e poteva iniziare a decorrere il termine di prescrizione.

Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello ha anzitutto qualificato la domanda proposta dal ricorrente nel primo grado del presente giudizio come domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento rispetto alla conclusione del contratto definitivo e ha, con incensurabile accertamento in fatto, osservato che tale inadempimento “è stato chiaro fin dal momento in cui (e siamo nel 1992) il contratto non si concluse”. La Corte afferma infatti che vi è prova in atti che la stipulazione del contratto definitivo non avvenne per la pretesa di Antonino di ridurre il prezzo, a causa dell’intervenuta modificazione del piano regolatore, con la conseguenza che “laddove un inadempimento si fosse verificato, lo sarebbe stato in quel momento”. Nè vale il rilievo del ricorrente che solo nel 2003, con la pronuncia di rigetto dell’azione di adempimento, l’inadempimento si sarebbe “cristallizzato”, così che solo in quel momento avrebbe iniziato a decorrere la prescrizione: la prescrizione inizia a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui ha luogo l’inadempimento e si concreta la manifestazione oggettiva del danno, “avendo comunque riguardo all’epoca di accadimento del fatto lesivo, per come obiettivamente percepibile e riconoscibile” (Cass. 1889/2018). D’altro canto, a seguito della mancata stipulazione del contratto definitivo, A., di fronte all’opzione se proporre l’azione di adempimento ovvero quella di risoluzione o, ancora, l’azione di risoluzione in subordine rispetto a quella di adempimento (v. l’art. 1453 c.c. e, per esempio, Cass., sez. un., 8510/2014), ha nel 1992 proposto la sola domanda di adempimento del contratto ai sensi dell’art. 2932 c.c., così accettando il “rischio” di non potere più fare valere, a seguito della prescrizione del diritto, quella di risoluzione.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 6.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater , i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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