Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2887 del 09/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2887
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16172/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
P.M.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 63/2007 della Commissione Tributaria Regionale
di ANCONA del 15.6.07, depositata il 6/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di P.M.A. (che non risulta costituito) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Marche, in controversia concernente impugnazione di avviso di diniego di rimborso Irap, accoglieva l’appello del contribuente affermando che quest’ultimo, agente di commercio, non era soggetto all’Irap in quanto svolgeva la sua attività avvalendosi di limitati beni strumentali e senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori.
Il primo motivo di ricorso, col quale l’Agenzia deduce che l’agente di commercio che dichiara un reddito di impresa deve essere considerato imprenditore ai sensi dell’art. 2195 c.c., e che il requisito dell’autonoma organizzazione deve ritenersi intrinseco alla natura stessa dell’attività imprenditoriale risulta manifestamente infondato alla luce della recente giurisprudenza delle SS.UU. di questa Corte. Le quali, componendo un contrasto emerso sulla questione de qua nell’ambito della giurisprudenza della sezione tributaria della Corte, hanno affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’Irap soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, ulteriormente specificando che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, e che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v.
SS.UU. n. 12108 del 2009).
Il secondo motivo, col quale l’Agenzia deduce che i giudici d’appello avevano escluso la sussistenza dell’autonoma organizzazione senza considerare che nel periodo in questione il contribuente aveva esercitato l’attività di agente di commercio in forma di impresa individuale risulta assorbito da quanto esposto in relazione al precedente motivo.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010