Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13833 del 06/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13833
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21314/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (PEC ags.rmmailcert.avvocaturastato.it) in
persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,
via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
QUATTRO s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Leonardo
Paoletti (PEC avvleonardopaolopaolettti.puntopec.it) con domicilio
eletto in Roma alla via M. Dionigi n. 57 presso l’avv. Claudia De
Curtis;
– controricorrente –
Avverso la s della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
55/33/13 depositata il 05/02/2013, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
13/02/2020 dal Consigliere Dott. Succio Roberto.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto
l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermando la pronuncia della
CTP ha conseguentemente per l’effetto sancito l’illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento e connessa cartella di pagamento per Iva, Irpef e Irap 2005;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a tre motivi; il contribuente resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– va preliminarmente osservato come (quanto alla circostanza consistente nella notifica al contribuente di due ricorsi per cassazione) questa Corte debba prendere in esame unicamente l’impugnazione posta in notifica il 17 settembre 2013, poichè si tratta del solo atto del quale parte ricorrente ha curato il deposito presso questa Corte; quindi unicamente con riguardo alle censure ivi svolte può dirsi instaurato regolarmente il rapporto processuale;
– con il primo motivo di ricorso si censura la gravata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere il giudice dell’appello ritenuto generiche e prive di specificità le doglianze dell’Ufficio rispetto alla sentenza della CTP, con ciò rigettando l’appello; il motivo può trattarsi congiuntamente, in quanto strettamente connesso, con il terzo motivo di ricorso (erroneamente rubricato sub. n. 2) che si incentra sulla violazione dell’art. 109 TUIR, art. 2697 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il giudice campano erroneamente ritenuta provata la sussistenza e deducibilità del costo di Euro 34.000 derivante da una operazione di cessione e riacquisto di un immobile;
– i due ridetti motivi sono infondati;
– essi invero costituiscono nella sostanza, alla luce della lettura della sentenza impugnata – depositata successivamente l’11 settembre 2012 e per la motivazione della quale è sufficiente la sussistenza del c.d. “minimo costituzionale” – censure di carattere motivazionale, come tali non più ammesse nel vigore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ratione temporis vigente;
– il secondo mezzo di ricorso denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 4 per avere la CTR qualificato il costo per Euro 34.000,00 come costo di costruzione;
– il motivo è inammissibile, in quanto privo di collegamento con la “ratio decidendi”, poichè siffatta qualificazione di tal costo non risulta esser stata in alcun modo posta alla base della decisione della CTR, che ha motivato il rigetto dell’appello in forza della genericità dei motivi sottopostile;
– conseguentemente, il ricorso è rigettato;
– le spese sono regolate dalla soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 6.000 oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 6 luglio 2020