Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2557 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. III, 04/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 04/02/2010), n.2557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25469-2005 proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA C. MORIN 24, presso lo studio dell’avvocato SCARINGELLA

MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato CALONGHI LINA

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

NOUBA BY MATISSE SPA (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore prof. C.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso lo studio

dell’avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSSI GIORGIO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 21/12/2004, depositata il 25/01/2005,

R.G.N. 3521/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI PIETRO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 25 giugno 1992 G.M.G., locatrice di una unità immobiliare in (OMISSIS), condotta in locazione a uso foresteria dalla Nouba By Matisse s.p.a. ha intimato a questa ultima licenza per finita locazione per la data del (OMISSIS) e la ha convenuta innanzi al pretore di Milano, per la convalida.

Costituitisi in giudizio sia la intimata sia F.A., quale interventore, costoro hanno eccepito la infondatezza della pretesa avversaria, facendo presente che l’immobile in discussione era stato sempre condotto in locazione – a uso abitazione – dal F. e che la destinazione a uso foresteria dell’immobile stesso dissimulava un rapporto locatizio soggetto alla disciplina di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, opponendosi – di conseguenza – alla domanda avversaria atteso che il contratto sarebbe cessato solo il 1 ottobre 1993.

Concessa ordinanza provvisoria di rilascio la causa è stata riassunta, dalla G.M., innanzi al tribunale di Milano, competente per valore: costituitisi in giudizio la Nouba By Matisse s.p.a. nonchè F.A., hanno chiesto la reiezione delle domande attrici e riproposto le difese già svolte.

Nelle more di tale giudizio, con atto 1 febbraio 1994 la Nouba By Matisse s.p.a. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Milano, sia G.M.G. sia F.A., proponendo opposizione, avverso il decreto con il quale il presidente del tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento – in favore della G.M. – della somma di L. 47.507.438, oltre interessi e spese di procedura a titolo di corrispettivi per la locazione cessata e rimasti non pagati, assumendo di essere priva di legittimazione passiva, non essendo la conduttrice dell’immobile e chiedendo, comunque, in via subordinata, che in forza degli accordi inter partes il F. fosse condannato a tenerla indenne da ogni esborso in relazione alla locazione oggetto di controversia.

Costituitasi in questo diverso giudizio la G.M. ha dato atto di avere ricevuto, nelle more, dal F., la somma di L. 16.285.206, per cui il proprio credito, per canoni di locazione, era pari al minore importo (rispetto a quello portato dal decreto opposto) di L. 31.222.222.

Disposta la riunione dei vari giudizi e svoltasi l’istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza 20 settembre 2001, rigettata la domanda di simulazione del contratto di locazione proposta dalla Nouba By Matisse s.p.a. e da F.A., ha dichiarato cessato – a far data dal (OMISSIS) – il rapporto locativo oggetto di controversia, con condanna della conduttrice al rilascio dell’immobile e conferma del decreto opposto.

Gravata tale sentenza – notificata a istanza della G.M. sia alla Nouba By Matisse s.p.a. sia al F. il 26 marzo 2002 – dalla Nouba By Matisse s.p.a. con atto 5 novembre 2002, nei soli confronti del F., la Corte di appello di Milano, con sentenza 21 dicembre 2004 – 25 gennaio 2005, nel contraddittorio dell’appellato che, costituitosi in giudizio ha eccepito la inammissibilità, per tardività, del gravame, in parziale riforma della sentenza del primo giudice ha condannato il F. al pagamento, in favore della società appellante, della somma di Euro 32.274,14 oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata l’8 luglio 2005, ha proposto ricorso, affidato a due motivi, F. A., con atto 10 ottobre 2005.

Resiste, con controricorso, la Nouba By Matisse s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come esposto in parte espositiva, con la sentenza 20 settembre 2001 il tribunale di Milano ha definito due giudizi riuniti, pendenti tra G.M.G., la Nouba By Matisse s.p.a. e F.A..

Pronunziando sulle domande hinc inde quel giudice ha:

– da un lato, rigettato la domanda, proposta dalla Nouba By Matisse s.p.a. e da F.A. nei confronti di G.M. G., diretta alla declaratoria che il contratto di locazione a uso foresteria – in essere tra la locatrice G.M. e la Nouba By Matisse s.p.a. – simulava, in realtà, un contratto di locazione a uso abitativo tra la G.M. e il F.;

– dall’altro, dichiarato cessato al (OMISSIS) il contratto di locazione a uso foresteria, in essere tra la locatrice G. M. e la Nouba By Matisse s.p.a.;

– da ultimo, rigettato la opposizione, proposta dalla Nouba By Matisse s.p.a. al decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale di Milano a suo carico e in favore della G.M. per il pagamento dei canoni di locazione non corrisposti in relazione al contratto di locazione a uso foresteria;

– nessun provvedimento, peraltro, ha espressamente adottato il tribunale nei rapporti tra la Nouba By Matisse s.p.a. e il F. ancorchè la prima, nel proporre opposizione al descritto decreto ingiuntivo, avesse evocato in giudizio anche il F., assumendo, in via principale, di non essere debitrice delle somme ex adverso reclamate, atteso che solo il F. – reale conduttore dell’immobile in discussione – era tenuto al pagamento dei canoni richiesti dalla locatrice, in via subordinata, che il F., in forza degli accordi inter partes, era tenuto a tenerla indenne da ogni esborso in favore della G. M..

Tale sentenza – a istanza della G.M. – è stata notificata, sia alla Nouba By Matisse s.p.a. sia al F. il 25 e 26 marzo 2002 ed è stata impugnata alla Nouba By Matisse s.p.a.

con atto 2 luglio 2002 nei confronti del solo F., limitatamente alla omessa pronunzia, da parte del primo giudice, sulla propria domanda di manleva nei confronti del F..

Eccependo l’appellato la inammissibilità del gravame, per tardività, la Corte di appello di Milano:

– da una parte, ha disatteso una tale ultima deduzione, atteso che la domanda sulla quale l’appellante assumeva si fosse verificata la denunziata omessa pronunzia era fondata su un titolo diverso e indipendente, rispetto a quello posto a base della domanda principale (diretta al pagamento dei canoni di locazione pretesi dalla locatrice nei confronti della conduttrice Nouba By Matisse s.p.a.) sì che la notifica della sentenza a istanza della G.M. – estranea rispetto alla domanda di garanzia impropria fatta valere dalla Nouba By Matisse s.p.a. – era inidonea a far decorrere i termini per la impugnazione, ex art. 326 c.p.c.;

– dall’altra, ha accolto il gravame, attesa la assenza di qualsiasi pronunzia, nella sentenza del primo giudice, sulla domanda di manleva della Nouba By Matisse s.p.a. e ritenutane la fondatezza (atteso che con dichiarazione 30 giugno 1992 il F., in considerazione dello scioglimento del rapporto di lavoro con la Nouba By Matisse s.p.a. aveva assunto a proprio carico tutti gli impegni gravanti sull’appellante in forza del contratto di locazione dedotto in controversia e le relative spese giudiziali).

2. Il ricorrente censura la riassunta pronunzia con due motivi di ricorso con i quali denunzia:

– da un lato, “ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 violazione o falsa applicazione di norme di diritto nonchè insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, attesa la inscindibilità della causa di garanzia rispetto a quella principale e, per l’effetto, la idoneità della notifica della sentenza da parte della locatrice a far decorrere i termini per la impugnazione anche per la connessa causa tra esso concludente e la Nouba By Matisse s.p.a.

primo motivo;

– dall’altro, che “non si può parlare di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado per non avere statuito sulla domanda di manleva”, atteso che quel giudice, condannando la società al pagamento dei canoni ha implicitamente rigettato la domanda di manleva secondo motivo.

3. Il ricorso non può trovare accoglimento.

Sotto nessuno dei profili in cui si articola.

3.1. Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice:

– nelle cause scindibili o tra loro indipendenti, nelle quali è esclusa la necessità del litisconsorzio, il termine per impugnare non è unitario ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti, mentre per le parti per le quali non vi sia stata notificazione si applica il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c. (Cass. 24 giugno 2003, n. 10025; Cass. 15 giugno 1999, n. 5915; Cass. 24 maggio 1997, n. 4435; Cass. 19 luglio 1996, n. 6514);

– il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni e, pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, decise (in termini, ad esempio, Cass. 13 luglio si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause 2006, n. 15954; Cass. 15 maggio 2006, n. 11149; Cass. 6 ottobre 2004, n. 19937).

Facendo applicazione dei – non controversi – principi di cui sopra alla presenta fattispecie si osserva che nel caso concreto la sentenza di primo grado – come evidenziato sopra – ha definito due, totalmente autonomi, giudizi ancorchè riuniti per motivi di opportunità.

Mentre nel primo, con riferimento alla domanda di simulazione del contratto di locazione, era stata prospettata una ipotesi di causa inscindibile (certo essendo che la domanda di simulazione non poteva che essere pronunziata nei confronti di tutte le parti che avevano convenuto la simulazione), nel secondo, nel quale si discuteva del pagamento dei canoni di locazione e nel quale la Nouba By Matisse s.p.a. aveva proposto domanda di manleva, sulla base di un autonomo rapporto che la legava al F. (impegno, assunto da questo ultimo di assumersi tutti gli oneri derivanti del contratto di locazione tra la Nouba By Matisse e la G.M.) si era in presenza di un rapporto di garanzia impropria e, quindi, senza ombra di dubbio scindibile (cfr. Cass. 7 settembre 2009, n. 19286).

Come noto, infatti, nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria – che si verifica allorchè colui che sia stato convenuto in giudizio dallo attore intende essere rilevato dal garante di quanto sia eventualmente condannato a pagare – l’azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, con la conseguenza che le due cause sono distinte e scindibili.

Qualora, pertanto, manchi da parte del convenuto rimasto soccombente l’impugnazione della pronuncia sulla causa principale, il giudicato che si forma sulla stessa non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante, ed il chiamato può impugnare la statuizione sul rapporto principale solo nell’ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di esso (Cass. 24 gennaio 2003, n. 1077).

Essendosi i giudici di secondo grado puntualmente attenuti ai principi sopra riferiti è palese, come anticipato, il rigetto del primo motivo di ricorso.

3.2. Manifestamente infondato, altresì, deve essere dichiarato il secondo motivo.

Come riferito sopra, mentre la domanda principale (di pagamento dei canoni non corrisposti) aveva il proprio fondamento nel contratto di locazione di immobile a uso foresteria, intervenuto tra la locatrice G.M.G. e la Nouba By Matisse s.p.a. la – autonoma – domanda di garanzia impropria proposta da quest’ultima nei confronti del F. prendeva le mosse da un impegno assunto dal F. nei confronti della propria ex datrice di lavoro Nouba By Matisse s.p.a..

Certo quanto sopra, non controverso che nella specie il primo giudice nè nella parte dispositiva della propria pronuncia, nè in quella motiva, ha fatto alcun riferimento a tale ultima domanda, totalmente diversa, e autonoma, rispetto alle altre domande pur esaminate nella sentenza, è palese che era stato violato, dal primo giudice il precetto di cui all’art. 112 c.p.c. circa la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non potendosi ritenere una tale domanda, di garanzia, implicitamente rigettata solo perchè è stata accolta la diversa domanda principale di pagamento dei canoni.

4. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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