Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2648 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. I, 04/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 04/02/2010), n.2648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.O., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dagli avvocati GIANI Marcello e Giuseppe Savino;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di COSENZA, in persona del Prefetto pro tempore, e

QUESTURA DI COSENZA, in persona del Questore pro tempore;

– intimate –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Cosenza in data 17 giugno

2008, nel procedimento iscritto al n. 3006/2008 R.G.A.C.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 novembre 2009 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò; alla

presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che nulla ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori del ricorrente:

“il consigliere relatore, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. B.O., cittadino dell'(OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso il decreto in data 17 giugno 2008, con il quale il Giudice di pace di Cosenza ha respinto l’opposizione dello straniero al decreto di espulsione emesso il 10 marzo 2008 dal Prefetto di Cosenza, per essere il ricorrente entrato nel territorio nazionale nel 2003 sottraendosi ai controlli di frontiera;

1.1. la Prefettura di Cosenza non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. con i motivi di ricorso il ricorrente censura il decreto impugnato per avere il giudice di pace ritenuto, sulla base di motivazione non adeguata e in violazione del diritto di difesa, che egli conoscesse la lingua italiana e per non avere il giudice di pace valutato le altre dedotte ragioni di nullità del decreto impugnato e la mancanza nella specie di ragioni di allarme sociale;

3. il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha concluso l’illustrazione dei motivi di censura con la formulazione – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis – del quesito di diritto, che non può essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione (Cass. 2007/16002; 2007/23153; 2008/16941; 2008/20409), nè con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897);

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati al punto 3, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che neppure il Questore di Cosenza ha svolto attività difensiva; che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

rilevato che le osservazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli uffici intimati svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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