Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2613 del 04/02/2010
Cassazione civile sez. I, 04/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2613
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.M. domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della
Corte di Cassazione con l’avvocato CUCINELLA Luigi Aldo che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e Finanze dom.to in Roma via dei Portoghesi
12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e
difende per legge;
– controricorrente –
Avverso il decreto n. 4701 della Corte d’Appello di Napoli dep, il
21/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
16.12.09 dal Consigliere Dott. MACIOCE Luigi;
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. RUSSO Libertino
Alberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ o il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto depositato il 21.11.2007 la Corte di Appello di Napoli, esaminando la domanda di riconoscimento di equo indennizzo proposta da M.M. per la irragionevole durata di un processo innanzi al TAR Campania durato dal 14.9.2000 alla attualita’, ebbe a ritenere eccedente il ragionevole la durata di anni quattro ed a liquidare all’istante indennizzo per Euro 4.000,00, condannando pertanto l’Amministrazione al pagamento di detta somma ed alla refusione, in favore del difensore antistatario, delle spese determinate, secondo la voce di cui ai punti 50 lett. C) e 75 della tariffa forense, in Euro 450,00. Per la cassazione di tale decreto il M. ha proposto ricorso in data 11.7.2008, al quale l’intimata Amministrazione ha opposto difese con controricorso. Nel ricorso, denunziante la sola parte del decreto afferente la liquidazione delle spese, si censura, nei primi due motivi, per violazione di legge e vizio di motivazione, la decisione di liquidare le spese individuando la voce di tariffa (ex D.M. n. 127 del 2004) propria dei procedimenti di volontaria giurisdizione ed ignorando che nella specie era stato instaurato un procedimento camerale contenzioso.
Con il terzo e quarto motivo si denunzia, per violazione di legge e vizio di motivazione, l’avere la Corte di merito disatteso immotivatamente la prodotta nota spese.
Con il quinto e sesto motivi si reitera la censura afferente la errata applicazione di voci di tariffa.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che debbano essere accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso (restando assorbita la cognizione del terzo e del quarto mezzo, nonche’ di quelli di cui al quinto e sesto motivo) dando seguito alla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre Cass. n. 25352 del 2008) per la quale erra la Corte di merito che liquidi, in relazione a procedimento di equa riparazione per la irragionevole durata del processo, diritti ed onorari secondo le voci riferibili ai procedimenti speciali (voce 50 par. 6^ tab. A e voce 75 par. 3^ tab.
B), procedimenti svolti in camera di consiglio e non contenziosi secondo la previsione dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. 127 del 2004. Coglie infatti nel segno il difensore della parte ricorrente nel porre in risalto come il procedimento delineato dalla L. n. 89 del 2001 ha il chiaro ed insuperabile carattere del procedimento contenzioso, per il quale, comunque, alla stregua del disposto del secondo comma del citato art. 11, devono trovare applicazione le voci di tariffa dei procedimenti contenziosi innanzi alla Corte di Appello. E che contenzioso sia sorto in ordine alla pretesa indennitaria della parte attrice e’ attestato dalla lettura del decreto in disamina. Da tanto consegue la cassazione del decreto impugnato e, stante la mancanza di alcun residuo margine di accertamento o valutazione, che debba essere emessa la decisione di merito ex art. 384 c.p.c. liquidandosi le spese, avendo riguardo al valore della causa di Euro 4.000,00 e facendo applicazione dei minimi di tariffa, per il merito in Euro 378,00 per diritti, Euro 445,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese (oltre spese generali ed accessori di legge) e determinandosi le spese di questo giudizio di legittimita’ in Euro 565,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi (oltre spese generali ed accessori) e disponendosi la distrazione delle due liquidazioni in favore dell’avv. Luigi Aldo Cucinella.
PQM
Accoglie primo e secondo motivo del ricorso, assorbiti secondo, terzo, quinto e sesto, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna la controricorrente Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 873,00 oltre spese generali ed accessori di legge e di quelle del giudizio di legittimita’ liquidate in Euro 665,00 oltre spese generali ed accessori di legge, somme che distrae in favore del procuratore antistatario avv. L. A. Cucinella.
Cosi’ deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010