Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2564 del 04/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 04/02/2010), n.2564
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16493/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
FLAG FORNACE DI SCHIAVONIA SAS DI CAPORALI RUGGERO & C. in
Persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio
dell’avvocato IARIA GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato
CERBINO LUDOVICA, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 15/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di VENEZIA del 27/04/07, depositata il 25/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25/5/2007 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in accoglimento del gravame interposto dalla contribuente società F.L.A.G. Fornace di Schiavonia s.a.s. di Caporali Ruggero & C, riformava l’impugnata sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Padova di rigetto dell’opposizione da quest’ultima spiegata nei confronti di avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate di Este a titolo di IVA per l’anno d’imposta 1999.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Resiste con controricorso la società F.L.A.G. Fornace di Schiavonia s.a.s. di Caporali Ruggero & C..
E’ stata depositata in cancelleria relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori della parte costituita.
La ricorrente ha presentato memoria.
Il P.G. ha condiviso la relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il motivo è fondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il fatto di avere emesso fatture con addebito dell’I.V.A. comporta di per sè l’obbligo del cedente o del prestatore del servizio di versare all’erario l’I.V.A. nell’importo indicato in fattura, anche se trattasi di operazione esente erroneamente assoggettata ad imposta o di operazione assoggettata ad un’aliquota superiore a quella dovuta (v. Cass., 11/1/2006, n. 309; Cass., 15/10/2001, n. 12547).
Si è per altro verso precisato che i tre rapporti che discendono dal compimento di un’operazione imponibile (tra l’Amministrazione finanziaria ed il cedente, relativamente al pagamento dell’imposta; tra il cedente ed il cessionario, in ordine alla rivalsa; tra l’Amministrazione finanziaria ed il cessionario per ciò che attiene alla detrazione dell’imposta assolta in via di rivalsa), pur essendo collegati, non interferiscono tra loro (v. Cass., 15/10/2001, n. 12547; Cass., 27/6/2001, n. 8783; Cass., 10/6/1998, n. 5733).
Si è d’altro canto sottolineato, in tema di IVA, che alla domanda di rimborso (o restituzione del credito maturato) da parte del contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, (ora D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2), prevedente un termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., (v. Cass., 13/11/2008, n. 27057; Cass., 20/8/2004, n. 16477).
Orbene, nell’affermare che “nella normativa IVA non esiste disposizione che contenga l’obbligo di versamento dell’imposta per operazioni estranee al campo impositivo, a parte le operazioni inesistenti, ma l’erronea fatturazione derivante da una non corretta qualificazione dell’operazione non configura un’ipotesi di operazione inesistente”, sicchè i “se non vi è stata cessione di beni soggetta ad IVA perchè è pacifico che la vendita di terreni agricoli o comunque non edificabili quale quelli in oggetto non scontava tale imposta D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 2, comma 3, lett. c) – l’IVA non dovuta ab origine non può essere pretesa con successivi accertamenti, che pertanto devono essere annullati”, il giudice dell’appello ha invero disatteso i suindicati principi.
Dell’impugnata sentenza, assorbiti i restanti motivi con i quali la ricorrente denunzia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che facendo dei medesimi applicazione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1^ motivo, assorbiti i restanti. Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010