Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2481 del 03/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 03/02/2010), n.2481
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giorgio
Vasari n. 4, presso l’avv. BORIA Pietro, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, n. 33/21/06, depositata
l’8 marzo 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale è stato riconosciuto il diritto di A.G., agente di commercio, al rimborso dell’IRAP versata per l’anno 1999;
che l’ A. resiste con controricorso;
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione ivi prevista;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che il P.M., ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, e il controricorrente ha depositato memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso – con il quale si censura la sentenza impugnata per non avere il giudice a quo rilevato che per gli imprenditori, tra i quali, ai sensi dell’art. 2195 c.c., vanno compresi gli agenti di commercio, il requisito dell’autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo dell’IRAP – è manifestamente infondato, in quanto la sentenza è conforme al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009); la sentenza contiene l’accertamento del difetto di tale requisito, non oggetto di censura;
che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, che sussistono giusti motivi, in considerazione della novità del principio di diritto sopra enunciato, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010