Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13699 del 03/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13699
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8467-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in RONLA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
YIDA SRL, (estinta con effetto fiscale dal 10.11.17, D.Lgs. n. 175
del 2014, art. 28, comma 4);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1259/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA, depositata il 25/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’AQUINO
FILIPPO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
La contribuente, come emerge dagli atti, ha impugnato un avviso suppletivo e di rettifica, emesso a seguito di un procedimento penale a carico di terzi per contrabbando aggravato.
La CTP di Genova ha accolto il ricorso del contribuente e la CTR della Liguria, con sentenza in data 25 settembre 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la proroga del termine di prescrizione dei diritti doganali in forza della comunicazione di una notitia criminis non è applicabile nella specie, posto che il contribuente non è risultato interessato da alcuna azione penale.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; l’intimato non si è costituito in giudizio.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 221 Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 (CDC), nonchè in relazione al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), art. 84, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto non applicabile la proroga del termine di prescrizione dell’azione di recupero dei dazi all’importazione – ove l’obbligazione doganale sorga a seguito di un atto perseguibile penalmente – per non essere stato il contribuente attinto dal procedimento penale. Deduce il ricorrente come la condizione imposta dall’art. 221, par. 4, CDC ai fini della proroga del termine dell’emissione dell’avviso di accertamento, è che l’obbligazione doganale tragga origine dal mero inoltro di una notizia penale, indipendentemente dalle persone fisiche coinvolte.
2 – Il ricorso è fondato.
2.1 – E’ principio comunemente affermato quello secondo cui, ove il mancato pagamento di diritti doganali derivi da un reato, sia il termine di prescrizione dell’azione di recupero dei dazi all’importazione, sia quello di decadenza per la revisione dell’accertamento del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, ex art. 11 sono prorogati, a termini dell’art. 221, par. 4, CDC sino ai tre anni successivi alla data d’irrevocabilità della decisione penale, a condizione che nel triennio decorrente dall’insorgenza dell’obbligazione doganale l’Ufficio emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, idoneo ad incidere sul presupposto d’imposta (Cass., Sez. V, 16 dicembre 2016, n. 26045; Cass., Sez. V, 12 gennaio 2018, n. 615).
2.2 – Il presupposto per la proroga del termine triennale di prescrizione, come anche del termine di decadenza per la revisione dell’accertamento è costituito, pertanto, dal fatto che l’obbligazione doganale trovi fonte in un fatto perseguibile penalmente, indipendentemente dalle persone cui il fatto venga imputato in sede penale e dall’esito del relativo giudizio, essendo unica condizione imposta dall’art. 221, par. 4, CDC quella secondo cui la notitia criminis sia stata comunicata nel corso di detto termine dalla contabilizzazione o dall’esigibilità dell’obbligazione doganale. Nel qual caso, si riespandono i principi generali di cui all’art. 1310 c.c., comma 1, con la conseguenza che gli atti interruttivi della prescrizione o della decadenza contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri condebitori (Cass., Sez. V, 12 settembre 2019, n. 22748; Cass., Sez. V, 23 aprile 2010, n. 9773).
3 – Il ricorso va pertanto accolto, cassandosi la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 3 luglio 2020