Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13641 del 03/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13641
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10754-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
O.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28,
presso lo studio dell’avvocato MARIO CARA, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6764/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad immobili L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale;
la Commissione Tributaria Regionale, davanti alla quale la parte contribuente si costituiva, dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto effettuato tramite Nexive s.p.a., ossia tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, con conseguente inesistenza della notifica; l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria mentre il contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, artt. 1, 2, 3,4,5, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, della L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 57 e 58, e L. n. 890 del 1982, nonchè art. 149 c.p.c., in quanto la notifica operata dall’Ufficio sarebbe perfettamente valida in quanto sarebbe stata eliminata la residua quota di monopolio in favore del fornitore del servizio universale;
considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 291 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in quanto la CTR ha ritenuto che la notifica dell’appello fosse addirittura inesistente anzichè nullo e suscettibile di sanatoria ex nunc stante la costituzione dell’appellato.
Ritenuta la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo sollecitando la cancelleria ad una pronta trasmissione del fascicolo di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020