Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2568 del 04/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 04/02/2010), n.2568
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17867/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
ANGELICO 97, presso lo studio dell’avvocato LEONE AURELIO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 313/2 007 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 14.11.07, depositata il 17/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza del 17/3/2008 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Frascati nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di accoglimento dell’opposizione spiegata dal contribuente sig. T.M. in relazione a cartella di pagamento emessa a titolo di IRPEF, IRAP, IVA ed Addizionale regionale per l’anno d’imposta 1999.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Resiste con controricorso il T..
Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il motivo dovrà essere accolto, in quanto si appalesa fondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, risponde ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (da ultimo v. Cass., 8/1/2009, n. 161).
Orbene, laddove risulta affermato che Altrettanto correttamente la decisione di primo grado ha ritenuto sufficientemente provata l’erronea ricostruzione effettuata dall’ufficio evidenziando che non tenuto conto sia delle caratteristiche che delle condizioni di esercizio dell’attività esercitata da parte opposta, il suindicato principio appare invero disatteso.
Dell’impugnata sentenza (assorbiti i restanti motivi con i quali la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) s’imporrà pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, perchè facendo del medesimo applicazione proceda a nuovo esame”;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parti costituite;
rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che va pertanto accolto il 1 motivo di ricorso, assorbiti i restanti, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che facendo del medesimo applicazione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1^ motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010