Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2669 del 04/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 04/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2669
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24685/2008 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO
Alessandro, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.C.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI
1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI Pasquale, che lo rappresenta
e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 418/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 13/05/2008;
è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Il Tribunale di Pescara riconosceva il diritto di D.C.A. S. all’assegno ordinario di invalidità.
L’Inps proponeva appello.
La Corte d’appello de L’Aquila dichiarava l’appello inammissibile, osservando che esso proponeva motivazioni generiche, rivolte ad una valutazione globale senza precisazione dei parametri ed esposizione dei dati necessari per una specifica e analitica determinazione alternativa.
L’Inps ricorre per cassazione. L’intimato resiste con controricorso.
Il ricorso, che denuncia error in procedendo per violazione degli artt. 342, 434 e 442 c.p.c., è qualificabile come manifestamente fondato, in quanto dal tenore dei motivi di appello circostanziatamente riferiti nel ricorso stesso, risulta che in effetti erano state indicate puntualmente le ragioni per cui l’Inps reputava inadeguato l’accertamento medico legale le cui conclusioni erano state recepite dal giudice di primo grado: la consulenza tecnica d’ufficio aveva fatto emergere esclusivamente un modesto peggioramento della patologia ipertensiva con comparsa di retinopatia di lieve entità; l’epatopatia non era evoluta in senso cronico e non presentava alterazioni significative della transaminasi; la patologia osteoarticolare non presentava peggioramenti funzionali.
Consegue l’accoglimento del ricorso e il rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice, cui si demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010