Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2332 del 02/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 02/02/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 02/02/2010), n.2332
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCUFFI Massimo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
S.Z.;
– intimata –
avverso la decisione n. 80/36/07 della Commissione tributaria
regionale di Roma, emessa il 30 aprile 2007, depositata il 25 maggio
2007, R.G. 1040/04;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
NUNZIO Wladimiro;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal
relatore cons. Dott. BISOGNI Giacinto;
rilevato che in data 21 luglio 2009 e’ stata depositata relazione che
qui si riporta:
Il relatore cons. Giacinto Bisogni letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento IRPEF per l’anno 1995 a seguito dell’applicazione di una maggiore percentuale di ricarico alle venditi risultanti dalla contabilita’ della ditta Santarelli esercente l’attivita’ commerciale di vendita di abbigliamento sportivo;
2. La C.T.P. di Rieti accoglieva il ricorso rilevando l’assenza di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente alla regolarita’ della contabilita’;
3. la C.T.R. ha confermato tale decisione affermando che la ricostruzione presuntiva del reddito non puo’ trarre origine esclusivamente dalla constatazione dello scostamento dalle percentuali di ricarico medie del settore di appartenenza in presenza di una contabilita’ regolare;
4. Ricorre per Cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce l’insufficienza della motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio.
Diritto
RITIENE IN DIRITTO
Che:
1. il rilievo di insufficienza della motivazione appare fondato dato che la C.T.R. ha motivato l’esclusione della legittimita’ del ricorso alle percentuali di ricarico sulla base dell’assenza di altri elementi che attribuissero alla presunzione di maggior ricarico il carattere della gravita’ e concordanza, ma nulla ha rilevato in merito all’elemento qualificante in base al quale e’ stato compiuto l’accertamento dei maggiori ricavi e cioe’ la dichiarazione di una rilevante vendita sottocosto della merce acquistata dalla ditta Santarelli ne’ ha tenuto conto adeguatamente della circostanza (pur menzionata nella motivazione) della successiva cessione dell’attivita’ commerciale per un prezzo che stimava in misura rilevante l’avviamento commerciale;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in Camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicche’ il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. del Lazio che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che decidera’ anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010