Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2526 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. I, 03/02/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 03/02/2010), n.2526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26930/2008 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

21/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/10/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 21 settembre 2007 la Corte d’appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di R.A. della somma di Euro 1.600,00, oltre interessi legali e spese processuali, a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole maturata nel secondo grado del processo avente ad oggetto l’adeguamento dell’indennità di mobilità corrispostale dall’Inps; promosso dinanzi al Tribunale di Napoli, quale giudice d’appello, con ricorso depositato il 10 aprile 1998 e definito con sentenza il 13 febbraio 2002.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia deducendo:

1) la nullità del decreto per omessa sottoscrizione del giudice relatore;

2) la carenza di motivazione in ordine alla liquidazione di un danno che non era stato subito direttamente dalla parte, bensì dal suo procuratore antistatario, concernendo la sola misura delle spese processuali;

3) la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, non potendosi ricomprendere le spese processuali nella cosiddetta posta in gioco ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo.

Resisteva con controricorso la Signora R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Ministero della Giustizia deduce la nullità del decreto per omessa sottoscrizione del giudice relatore. Il motivo è infondato.

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, il provvedimento conclusivo è emesso nella forma di un decreto immediatamente esecutivo, impugnabile per cassazione (L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 6). Pertanto, nonostante la forma collegiale ed il contenuto decisorio, che lo rende sostanzialmente assimilabile ad una sentenza, esso richiede la sottoscrizione del solo presidente del collegio; senza necessità della contestuale firma del giudice relatore, in conformità con quanto disposto dall’art. 135 cod. proc. civ., comma 4.

La regola della prevalenza della sostanza sulla forma vale, infatti, ad esimere dal vizio di nullità provvedimenti il cui contenuto sostanziale sia diverso da quello apparente, a condizione che siano rispettati i requisiti legali di forma propri del tipo legale correttamente adottabile. In tal modo, l’erroneità del nomen juris – di ordinanza o di decreto, in luogo di quello appropriato di sentenza – non inficia di nullità il provvedimento che, in concreto, sia stato sottoscritto anche dal relatore (Cass., sez. 1^, 13 dicembre 2001, n. 15.746; Cass., sez. 2^, 29 agosto 1997, n. 8237).

Non è però vero il principio inverso: e cioè che un provvedimento che formalmente rispecchi la forma prescritta sia egualmente nullo perchè mancante di un requisito confacente ad altro tipo legale, in ragione della maggiore affinità contenutistica con quest’ultimo (Cass., sez. 1^, 12 novembre 2002, n. 15.852).

Con il secondo e terzo motivo, da valutare congiuntamente per affinità di contenuto, il ricorrente censura la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e la carenza di motivazione in ordine alla liquidazione di un danno che non era stato subito direttamente dalla parte, bensì dal suo procuratore antistatario.

Le censure non hanno pregio.

Non è esatto che il gravame avverso l’entità delle somme liquidate a titolo di spese processuali concerna esclusivamente il procuratore antistatario, e non la parte rappresentata.

Ne è riprova la limitazione della legittimazione autonoma del primo ad impugnare la sentenza limitatamente all’omessa distrazione delle spese e non pure, come nella specie, alla loro entità (Cass., sez. lav., 28 luglio 2008, n. 20531; Cass., sez. 3^, 6 marzo 2006, n. 4792). Quest’ultima controversia concerne quindi direttamente la parte rappresentata, destinata a subirne gli effetti sostanziali sotto il profilo della congruità della liquidazione.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv. Alfonso Marra, antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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