Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3282 del 12/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3282 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MANNA FELICE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21639-2011 proposto da:
MEROLA ANTONIETTA MRLNNT29A68E791F in qualità di
coniuge superstite ed erede di Cirma Francesco, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCT 7, presso lo
STUDIO LEGALE CATTEL RUBINO E CONCETTI,
rappresentata e difesa dagli avvocati D’ERRICO VINCENZO,
SAVERIA ROSARIA FERRARO, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
CINQUEGRANA GIUSEPPE, titolare dell’omonima ditta artigianale
edile,
CIRMA ANTONIO;
– intimati –
Data pubblicazione: 12/02/2014
avverso la sentenza n. 2946/2010 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 22.7.2010, depositata il 02/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Vincenzo D’Errico che si riporta agli
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte
rilevato che a seguito di ordinanza interlocutoria 30.4.2013 della
seconda sezione civile è stata rimessa alle S.U. la seguente questione di
massima di particolare importanza: se l’atto d’impugnazione invalido
perché rivolto a persona deceduta nelle more del precedente grado di
giudizio, sia suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione in
giudizio degli eredi;
ritenuto che l’esame di tale questione, pur non esattamente coincidente
con quella oggetto del presente ricorso, è tuttavia suscettibile d’indurre
possibili riconsiderazioni del principio espresso dalle S.U. (oltre che
con la sentenza n. 6070/13, specificamente richiamata nell’ordinanza
di rimessione, anche) con la sentenza n. 14699/10 delle stesse S.U.,
menzionata nella relazione;
che pertanto è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della
decisione delle S.U.;
rinvia
la causa a nuovo ruolo per le ragioni di cui sopra.
Si comunichi.
Roma, 10.12.2013. Depositata in Cancelleria
scritti, chiede l’accoglimento del ricorso e deposita nota spese.