Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2159 del 29/01/2010
Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 29/01/2010), n.2159
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.N., elettivamente domiciliato in Roma, via Attilio Regolo
2/D, presso l’avv. Zacchia Riccardo, che lo rappresenta e difende,
insieme, con l’avv. Elisabetta Fontana del Foro di Venezia, per
procura in atti;
– ricorrente –
contro
L.F., elettivamente domiciliata in Roma, via Andrea Doria
36, presso l’avv. VACCARO Giorgio, che la rappresenta e difende,
insieme con l’avv. Antonio Casellati del Foro di Venezia, per procura
in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Venezia n. 1602/04 in data 28
settembre 2004;
Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 24
novembre 2009 dal relatore, cons. Dott. Schiro’ Stefano;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dott.
DESTRO Carlo, che ha concluso, chiedendo dichiararsi estinto il
processo per rinuncia al ricorso.
LA CORTE:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, a cui ha aderito la controricorrente, e che pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e che nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali;
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. A norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi di S.N. e di L.F..
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010