Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2036 del 29/01/2010
Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 22/10/2009, dep. 29/01/2010), n.2036
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30697/2005 proposto da:
F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERO
FOSCARI 40, presso lo studio dell’avvocato COLAIACOVO Vincenzo, che
lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
EUROINCASSI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1524/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
Sezione Seconda Civile, emessa il 29/06/2004, depositata il
02/12/2004, R.G.N. 965/A/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
22/10/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avv. Vincenzo COLAIACOVO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia verte intorno ad una clausola delle condizioni generali di contratto stipulato tra la Euroincassi s.r.l. ed il F., contratto attraverso il quale la prima s’era impegnata come mandataria a svolgere a favore del secondo attività di recupero crediti. La clausola in questione prevedeva la percezione da parte della società dei diritti di commissione anche nel caso che la pratica non fosse proseguita fino alla completa definizione “…per qualsiasi causa non imputabile alla Euroincassi …”.
Il Tribunale respinse la domanda della società tendente alla percezione dei diritti e revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo che le parti “incasellando” quella clausola avessero inteso escludere che la mandataria avesse diritto a percepire comunque il compenso.
La Corte d’appello di Firenze è giunta, invece, ad una diversa interpretazione del contratto e della clausola, condannando il F. al pagamento della somma richiesta dalla controparte. In particolare, il giudice ha ritenuto che l’incasellamento della clausola non equivale necessariamente al suo annullamento, avendo piuttosto lo scopo di evidenziare, a favore del cliente, l’esistenza di una clausola particolarmente onerosa. Clausola che aveva una particolare importanza nell’economia del contratto, visto che la sua eliminazione avrebbe esposto la società al rischio di gestire pratiche senza la certezza di percepire un compenso per l’opera prestata (ossia, per il caso in cui il mandante non avesse aderito alla proposta di procedere giudizialmente o avesse revocato il mandato o realizzato il proprio credito mediante transazione, compensazione o a mezzo di terzi estranei al contratto).
Il soccombente propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi.
Non si difende la controparte.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I tre motivi di ricorso sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Sono inammissibili laddove censurano l’interpretazione degli atti di causa (ed, in particolare, della clausola contrattuale in contestazione) senza neppure menzionare i canoni ermeneutici legali che sarebbero stati violati, limitandosi, piuttosto a contrapporre la tesi difensiva della parte a quella contenuta in sentenza.
Altrettanto inammissibile, in quanto concernente una questione affatto nuova, è il riferimento all’art. 2041 c.c.. Inammissibile, infine, è la prospettazione di una serie di questioni in fatto tendente ad un nuovo accertamento del merito della controversia.
Per il resto i motivi, laddove censurano il difetto di motivazione, sono infondati, avendo la sentenza impugnata espresso le argomentazioni a suo fondamento in maniera congrua e logica.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto. La mancata difesa dell’intimata società esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010