Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2247 del 01/02/2010
Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2247
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2059/2008 proposto da:
B.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 77,
presso lo studio dell’avvocato BARNESCHI GIANLUCA, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato TRAFIERI ALESSANDRO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
T.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1054/2006 del GIUDICE DI PACE di BASSANO DEL
GRAPPA del 29.6.06 – 20.10.06, depositata l’11/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, vista la rinunzia presentata dal ricorrente B.I. al ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Bassano del Grappa n. 1054/2 006.
La sentenza è stata depositata l’11.12.2006.
Non ha svolto attività difensiva l’intimata T.G..
Ritenuto che la stessa è conforme al disposto di cui all’art. 390 c.p.c., per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità delle conclusioni del P.G.;
ritenuto che nessuna pronuncia sulle spese va emessa, non essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M.
Visto l’art. 391 c.p.c.;
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione, per intervenuta rinunzia. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010