Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13052 del 30/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 30/06/2020), n.13052
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5965-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA
SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA
D’ALOISIO;
– ricorrente –
contro
C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL’AMBA ARADAM
24, presso lo studio dell’avvocato MATTEO DI PUMPO, rappresentata e
difesa dall’avvocato BARTOLOMEO EMILIO BIUSO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1037/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 07/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA
ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
Che:
la Corte d’appello di Bari confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione all’opposizione proposta dall’Inps avverso la procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c. intrapresa da C.E. ai fini dell’attuazione della sentenza n. 4043 del 2008, resa inter partes dal Tribunale del lavoro di Lucera, con la quale era stata disposta l’iscrizione della predetta negli elenchi dei braccianti agricoli per le giornate svolte nell’anno 2005;
la cessazione della materia del contendere era stata dichiarata a seguito dell’iscrizione della lavoratrice negli elenchi dei lavoratori agricoli;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps sulla base di unico motivo;
C.E. resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. in relazione all’efficacia esecutiva del titolo giudiziario azionato ai sensi dell’art. 612 c.p.c., osservando che la circostanza che l’Inps avesse provveduto a iscrivere la C. negli elenchi dei lavoratori agricoli era irrilevante, poichè oggetto del contendere era l’esistenza stessa del diritto a procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di sentenza a contenuto meramente dichiarativo;
il ricorso è fondato;
va premesso che questione controversa nel giudizio di opposizione all’esecuzione è quella dell’esperibilità, in relazione al titolo azionato, dei rimedi esecutivi secondo lo schema di cui all’art. 612 c.p.c.;
ciò posto, la sentenza che il controricorrente intendeva porre in esecuzione, per un verso, essendo dichiarativa del diritto ad essere iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli, non era immediatamente esecutiva, per altro verso, richiedeva l’adozione di un provvedimento di iscrizione da parte dell’INPS, e, quindi, una condotta provvedimentale specifica da parte dell’istituto, non fungibile in quanto non sostituibile da una attuazione coattiva esterna (Cass. 11026/2018);
conseguentemente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari che provvederà in conformità al principio di diritto enunciato, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020