Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3141 del 12/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3141 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
in persona del Direttore
AGENZIA DELLE ENTRATE,
generale
pro
tempore,
rappresentata
e
dall’Avvocatura Generale dello Stato presso
difesa
cui
Uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente
domiciliata.
-ricorrentecontro
F.11i LUCARELLI MICHELE E EMANUELE s.n.c.
-intimata-
avverso la sentenza n.129/3/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Basilicata, depositata il
17.10.2008;
Data pubblicazione: 12/02/2014
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del giorno 11.12.2013 dal Consigliere Roberta
Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due
motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in
epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria
Regionale della Basilicata, rigettandone l’appello,
aveva confermato la sentenza di primo grado di
accoglimento del ricorso proposto dalla F.11i Lucarelli
Michele e Emanuele s.n.c. avverso l’atto di recupero di
credito di imposta, fruito ex art.8 della 1.n.388/2000
ed emesso dall’Amministrazione Finanziaria per mancato
invio del c.d.”modello CVS”.
I Giudici di appello, premesso che “il primo
Giudice avrebbe dovuto preliminarmente valutare la
nullità dell’atto per mancanza di previsione normativa
)r hanno evidenziato che “fino al l gennaio 2005 nella
legislazione finanziaria non era prevista la
possibilità di formazione di atto denominato “avviso di
recupero” onde l’Amministrazione Finanziaria avrebbe
dovuto procedere con un avviso di accertamento ed il
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per l’accoglimento del ricorso.
contribuente correttamente aveva eccepito la violazione
dello Statuto del contribuente.
La Società non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso è inammissibile per non essere stato
L’avviso
dì
ricevimento
dell’atto,
spedito
con
raccomandata ed indirizzato al difensore abilitato
presso il domicilio eletto dalla società nel giudizio
di merito, è stato depositato dalla Agenzia delle
Entrate unitamente al ricorso per cassazione ma dalla
relata risulta che la notificazione non è avvenuta per
irreperibilità del destinatario.
Non vi è pronuncia sulle spese in assenza di
attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 11.12.2013.
l’atto introduttivo notificato alla società intimata.