Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13217 del 30/06/2020
Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13217
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 28637-2015 r.g. proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., (cod. fisc. P. Iva
(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al
ricorso, dall’Avvocato Maurizio Parisi, con cui elettivamente
domicilia in Roma, Via Guido d’Arezzo n. 2, presso lo studio
dell’Avvocato Massimo Frontoni;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS), nonchè di S.M.C. quale socio
accomandatario (cod. fisc. P. Iva (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore curatore fallimentare Avv.
F.F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in
calce al controricorso, dall’Avvocato Donatella Cuomo, con la quale
elettivamente domicilia in Roma, a Piazza Cavour n. 17, presso lo
studio dell’Avvocato Maurizio Canfora;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, depositata in
data 2 luglio 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
4/2/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina ha accolto l’appello proposto dal Fallimento (OMISSIS) nei confronti della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. avverso la sentenza emessa in data 17.6.2009 dal Tribunale di Messina, con la quale quest’ultimo aveva rigettato, per mancanza di prova della scientia decoctionis, la domanda, avanzata ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia delle rimesse solutorie affluite su due conti correnti accesi dalla società poi fallita presso la banca e dell’operazione di incasso di un certificato di deposito per Lire 40.000.000, oggetto di pegno regolare.
2. La sentenza, pubblicata il 2.7.2015, è stata impugnata da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la curatela fallimentare ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo la ricorrente – denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67 e degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c. – deduce il difetto di prova in ordine alla sua conoscenza dello stato di insolvenza.
2. Con il secondo mezzo lamenta violazione della L. Fall., art. 67 ed omessa valutazione dei mezzi di prova, in relazione al profilo della natura solutoria, e dunque della revocabilità, delle rimesse bancarie.
3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2787 c.c., sostenendo che la somma incassata a seguito della vendita del certificato di deposito oggetto di pegno non era revocabile, in quanto il pegno era stato costituito anteriormente al c.d. periodo sospetto.
4. Ritiene il Collegio di dover rinviare la causa alla discussione in pubblica udienza, in relazione a quanto dedotto dalla ricorrente con il terzo motivo.
P.Q.M.
rinvia la causa alla discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020