Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12894 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27943-2017 proposto da:

A.L., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE ASERO MILAZZO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEMANIO E ASSESSORATO INFRASTRUTTURE MOBILITA’ REGIONE

SICILIA UFFICIO GENIO CIVILE, EREDI C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1597/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

24/01/2020 dal Consigliere Dott. CIGNA Mario.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 22/26-9-2012 il Tribunale di Catania condannò l’Assessorato al Territorio ed ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana al pagamento, in favore di A.L., della somma di Euro 3.690,00, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall’incendio (verificatosi tra l'(OMISSIS)) di un terreno di proprietà di quest’ultimo, confinante con terreno demaniale (argine del fiume (OMISSIS)); rigettò, invece, analoga domanda di risarcimento proposta dall’ A. nei confronti di C.C., proprietario di altro fondo limitrofo.

Con sentenza 1597/2017 del 13-9-2017 la Corte d’Appello di Catania, in accoglimento del gravame incidentale proposto dall’Assessorato alle Infrastrutture ed alla Mobilità della Regione Siciliana (già Assessorato al Territorio ed ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana), ha annullato detta condanna; in particolare la Corte ha rilevato che, in mancanza sia di fotografie scattate nell’immediatezza dei fatti sia di un qualsivoglia accertamento effettuato nei giorni immediatamente successivi all’evento, non era possibile ritenere provato che l’incendio avesse avuto origine dai terreni limitrofi a quello dell’ A., e in particolare dal fondo di proprietà del C.; nello specifico ha evidenziato: che la CTU espletata in primo grado aveva accertato l’impossibilità di stabilire, sulla base di riscontri oggettivi, da dove l’incendio fosse partito; che nel caso di specie mancavano indizi gravi, precisi e concordanti tali da poter risalire – ex art. 2727 c.c., – da un fatto noto ad un fatto ignoto secondo un giudizio di probabilità basato sull'”id plerumque accidit”; che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, tali indizi non potevano essere individuati nè nello stato di manutenzione del terreno demaniale come descritto da una relazione tecnica in atti (atteso che siffatta relazione riferiva lo stato dei luoghi nel 2007, quando invece l’incendio si era verificato nel 2005) nè in una sentenza del Pretore di Belpasso del 1999 che aveva accertato la provenienza dai terreni demaniali di altro incendio riguardante lo stesso fondo dell’ A.; che comunque, anche se fosse stato provato lo stato di abbandono dei terreni in questione all’epoca dei fatti, tale circostanza da sola non poteva considerarsi sufficiente ad accertare la sussistenza del nesso di causalità, “ben potendo l’incendio essersi sviluppato ovunque, pure nel medesimo fondo dell’ A.”.

Avverso detta sentenza A.L. propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia del Demanio e Assessorato Infrastrutture e Mobilità Regione Siciliana -Ufficio del Genio Civile- e gli eredi del defunto C.C. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5- omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si duole che la Corte, dando rilievo esclusivamente all'”origine” dell’incendio, abbia omesso di considerare il diverso fatto costituito dalla “propagazione” dell’incendio, e non abbia pertanto per nulla esaminato la circostanza che il fuoco che aveva danneggiato il terreno di proprietà A. si fosse propagato dai fondi incolti ed abbandonati dei resistenti.

Il motivo è inammissibile.

La propagazione dell’incendio (come fatto distinto dall’origine dell’incendio) non è stato un fatto oggetto di discussione delle parti; in ogni modo, la Corte territoriale, con giudizio in fatto, di per sè non sindacabile in sede di legittimità, non censurato sub specie di violazione di legge, ha escluso il nesso di causalità tra l’incendio e la ipotizzata scarsa manutenzione dei fondi confinanti; al riguardo va, infatti, evidenziato che in sede di legittimità è censurabile l’eventuale errore compito dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento, mentre l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze fattuali che sono derivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 4439/2014; 28811/2019).

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. nonchè art. 2729 c.c., si duole che la Corte territoriale, avendo omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio (la propagazione del fuoco dai terreni limitrofi), abbia poi conseguentemente omesso di applicare la massima di esperienza secondo cui il fuoco si propaga (a prescindere dall’origine) da fondi infestati da sterpaglie ed erbe secche ai fondi limitrofi, ed abbia quindi violato le regole per il giudizio di fatto e per la valutazione delle prove.

Il motivo, presupponendo l’accoglimento del motivo precedente, è assorbito dal rigetto della detta doglianza.

In ogni modo, in particolare, non sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito (in motivazione) da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Nè sussiste la violazione dell’art. 115 c.p.c., che, come precisato dalla cit. Cass. 11892/2016, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche quando (come nella specie) il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

Nè è rispettato il canone fissato da Cass. sez. unite 1785/2018 per la deduzione della violazione “in iure” dei paradigmi normativi sulle presunzioni semplici, essendosi i ricorrenti, anche in tal caso, limitati a prospettare una diversa ricostruzione in fatto quale esito dei pretesi ragionamenti presuntivi.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 2051 c.c., sostiene che la mancata dimostrazione dell’origine dell’incendio non poteva comunque comportare l’esclusione di responsabilità dei resistenti, che, quali custodi dei campi limitrofi, per andare esenti da responsabilità, avevano l’onere di provare il caso fortuito.

Il motivo è inammissibile perchè non in linea con la sentenza impugnata, che ha ritenuto non provato in origine il nesso causale tra la cosa in custodia e l’incendio, mentre l’interruzione del nesso per il caso fortuito è valutazione successiva.

In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese processuali, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA