Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12896 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11328-2018 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO

VARALDO 24, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO FRATINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

BALDASSARE MISTRETTA;

– controricorrente –

nonchè contro

AXA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 55/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 dal Consigliere Dott. SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12/1/2018 la Corte d’Appello di Venezia ha respinto il gravame interposto dal sig. T.A. in relazione alla pronunzia Trib. Treviso 15/1/2014, di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. D.R.L. di pagamento di somma a titolo di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del pretesamente erroneo assolvimento, nella sua qualità di avvocato, del mandato professionale conferitogli, in ragione dell’erronea individuazione del giudice munito di giurisdizione e competenza a decidere in ordine all’impugnazione della decisione del Collegio Arbitrale di disciplina (nella specie di rigetto dell’impugnazione proposta avverso il licenziamento disciplinare irrogatogli dal Ministero delle infrastrutture), avendo dapprima adito il Tar Veneto anzichè il giudice ordinario, e quindi il Tribunale di Venezia -giudice del lavoro- anzichè la Corte d’Appello di Venezia, pur trattandosi di arbitrato rituale.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il T. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il D.R., che eccepisce pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, atteso che “fra pagina 30 e pagina 31 del ricorso è inserito e spillato un foglio così testualmente confezionato: Procura per istanza di visibilità fascicolo informatico R.G. n. r.g. 1410/2014”.

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che il ricorso difetta invero di procura speciale.

Come eccepito dal controricorrente, emerge ex actis che tra la pagina 30 e la pagina 31 del ricorso risulta spillata (tra l’altro) foglio (numerato con il n. 1) recante la testuale indicazione: “Procura per istanza di visibilità fascicolo informatico R.G. n. r.g. 1410/2014”, con la quale il sig. T.A. delega l’avv. Umberto Fratini a difenderlo “nella presente procedura di visibilità avanti alla Corte d’Appello Civile di Venezia del fascicolo informatico R.G. n. R.G. 1410 del 2014, conferendogli ogni e più ampio potere di legge”.

Orbene, risulta a tale stregua dal ricorrente invero disatteso il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura come nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, contenga espressioni prive di alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, e dirette invece ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali, e pertanto non denotanti il consapevole conferimento dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio (v. Cass., 18/2/2020, n. 4069; Cass., 5/11/2018, n. 28146; Cass., 24/7/2017, n. 18257; Cass., 21/3/2005, n. 6070).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.400,00, di cui Euro 10.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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