Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1592 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/01/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.W., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50,

presso lo studio dell’avvocato COSSU BRUNO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SORDA GIUSEPPE SAVERIO, giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 457/2 005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 29/06/2005 R.G.N. 413/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO per delega BRUNO COSSU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1274/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Genova, in parziale accoglimento della domanda proposta da R. W. nei confronti della s.p.a. Poste italiane, dichiarava la nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. 25/9/97, per il periodo 19/10/1998 – 31/1/1999, poi prorogato fino al 16/5/1999, e conseguentemente condannava la societa’ al ripristino del rapporto e al pagamento di una somma pari alla retribuzione globale di fatto decorrente dal 8/5/2002.

La societa’ proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

La R. si costituiva resistendo al gravame e proponendo appello incidentale in ordine alla dichiarata compensazione delle spese.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza depositata il 7/7/2005, respingeva entrambi gli appelli.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste italiane ha proposto ricorso con quattro motivi.

La R. ha resistito con controricorso.

La societa’, infine, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la societa’, in sostanza, contesta l’interpretazione data dalla Corte di merito all’accordo integrativo del 25/9/97 ed agli accordi attuativi deducendo che questi ultimi avevano natura meramente ricognitiva.

La censura deve essere rigettata, anche se la motivazione della sentenza, sul punto, merita di essere parzialmente corretta (avendo la sentenza impugnata inteso il termine fissato dalle parti in sede collettiva come riferito alla durata dei contratti a termine e non alla stipula degli stessi – cfr. fra le altre Cass. 28/3/2008 n. 8121).

Osserva il Collegio che, sulla scia di Cass. S.U. 2/3/2006 n. 4588, e’ stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessita’ di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4/8/2008 n. 21063, v. anche Cass. 20/4/2006 n. 9245, Cass. 7/3/2005 n. 4862, Cass. 26/7/2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato”. (v., fra le altre, Cass. 4/8/2008 n. 21062, Cass. 23/8/2006 n. 18378).

In tale quadro, ove pero’ un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullita’ della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23/8/2006 n. 18383, Cass. 14/4/2005 n. 7745, Cass. 14/2/2004 n. 2866).

In particolare, nella specie, come questa Corte ha ripetutamente affermato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data (OMISSIS), le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimita’ delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1/10/2007 n. 20608, Cass. 27/3/2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Tale interpretazione degli accordi attuativi (ed in specie dell’ultimo citato) e’ fondata sul significato letterale delle espressioni usate che e’ cosi’ evidente e univoco (“in conseguenza di cio’ e per far fronte alle predette esigenze si potra’ procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/4/98”) che non necessita di un piu’ diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volonta’ delle parti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453), mentre, diversamente opinando – ritenendo cioe’ che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga – si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, cosi’ definiti dalle parti sindacali, fossero in sostanza “senza senso” (cosi’ testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866).

Peraltro al riguardo irrilevante e’ l’accordo del 18 gennaio 2001, invocato dalla societa’, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga; ed infatti, ammesso che le parti stipulanti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), considerata la indisponibilita’ dei diritti dei lavoratori gia’ perfezionatisi, deve comunque escludersi che le parti stesse avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non piu’ legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

In base a tale orientamento ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr. Cass. 29/7/2005 n. 15969, Cass. 21/3/2007 n. 6703), va confermata la nullita’ del termine apposto al contratto in esame (in quanto stipulato per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’accordo 25/9/1997 e succ., in data successiva al 30/4/1998) e tanto basta per respingere il primo motivo, restando assorbiti il secondo e il terzo, riguardanti ulteriori profili di illegittimita’ del termine.

Va, invece, accolto il quarto motivo, con il quale, premesso che “era stata ritualmente acquisita al giudizio la prova dell’aliunde perceptum, risultante documentalmente dal libretto di lavoro esibito in prima udienza dall’intimata oltre che dalle sue dichiarazioni in sede di interrogatorio libero”, la societa’ lamenta che “la societa’ non ha pronunciato sul punto (implicitamente riconoscendo alla sig.ra R. il risarcimento di un danno inesistente, almeno relativamente al periodo luglio – settembre 2002)” (circostanza, quest’ultima, in sostanza ammessa dalla stessa R. nel controricorso).

Nulla avendo disposto, sul punto, la Corte di merito, la sentenza impugnata va cassata in ordine al punto stesso, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, che provvedera’ al riguardo, statuendo anche sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo, accoglie il quarto, cassa la impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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