Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12875 del 26/06/2020
Cassazione civile sez. lav., 26/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12875
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29486/2014 proposto da:
L.C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO
10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE, rappresentato e
difeso dagli avvocati MARIO PETRELLA, ABRAMO RANALLI;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) AVEZZANO SULMONA L’AQUILA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo studio
dell’avvocato MARIA LUDOVICA POLTRONIERI, rappresentata e difesa
dall’avvocato VINCENZO SANTUCCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 723/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 18/09/2014 R.G.N. 740/2013.
Fatto
RILEVATO
che:
L.C.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, di cui in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, era stato rigettato il suo ricorso volto ad ottenere le differenze retributive per lo svolgimento di funzioni di dirigente di struttura complessa, quali conteggiate fino al settembre 2008;
il ricorso è stato resistito dall’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) Avezzano Sulmona l’Aquila con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
è in atti istanza congiunta delle parti, con la quale è stata chiesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo, parimenti allegato a tale istanza;
l’istanza va accolta, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, come richiesto dalle parti, avendo esse già regolato tra loro, nell’atto di transazione, le sorti delle spese dei gradi di merito;
la chiusura del giudizio per cessazione della materia del contendere esclude la ricorrenza dei presupposti processuali per la declaratoria inerente al raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che dunque non va apposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020