Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1545 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. II, 26/01/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 26/01/2010), n.1545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26212-2004 proposto da:

L.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO

NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato LONGO GAETANO;

– ricorrente –

contro

RUBNER HOLZINDUSTRIE GMBH in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimati –

sul ricorso 624-2005 proposto da:

RUBNER HOLZINDUSTRIE GMBH, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SCHRAMM DIETER;

– controricorrente ric. incidentale –

contro

L.G. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 665/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 16/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI MASSIMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, in data 16.12.2009, risultando l’avviso di udienza comunicato all’avv. L.G. in cancelleria anzicchè in via (OMISSIS) e non essendo stata la comunicazione effettuata al controricorrente, dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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