Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1545 del 26/01/2010
Cassazione civile sez. II, 26/01/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 26/01/2010), n.1545
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26212-2004 proposto da:
L.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO
NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato LONGO GAETANO;
– ricorrente –
contro
RUBNER HOLZINDUSTRIE GMBH in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimati –
sul ricorso 624-2005 proposto da:
RUBNER HOLZINDUSTRIE GMBH, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI
5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SCHRAMM DIETER;
– controricorrente ric. incidentale –
contro
L.G. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 665/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 16/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/10/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI MASSIMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, in data 16.12.2009, risultando l’avviso di udienza comunicato all’avv. L.G. in cancelleria anzicchè in via (OMISSIS) e non essendo stata la comunicazione effettuata al controricorrente, dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010