Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12568 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14644-2018 proposto da:

B.L., BE.GA.GA., nella qualità di eredi

di B.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 28, presso lo studio dell’avvocato RENZO BERNARDINI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFILIPPO ELTI DI

RODEANO;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE

MATANO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4819/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4819 del 2017, accogliendo l’appello dell’Inps ed in riforma della sentenza di primo grado rigettava le opposizioni proposte da B.N. avverso gli avvisi di addebito con i quali l’INPS gli aveva richiesto il pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti per il periodo dal 2005 al 2011 in quanto socio della B.A. e N. snc.

La Corte sosteneva che nel modello unico SP fosse attestata la partecipazione dell’opponente in modo prevalente all’attività societaria; inoltre nel caso in esame la gestione immobiliare era costituita da 4 immobili.

Contro la sentenza hanno proposto ricorso B.L. e Be.Ga.Ga. in qualità di eredi di B.N. con tre motivi. L’Inps ha resistito con controricorso

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RILEVATO

CHE:

1.- Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c., comma 2, in quarto i ricorsi in appello dell’Inps era stati notificati presso il procuratore costituito nonostante B.N. fosse già deceduto il (OMISSIS).

Il primo motivo è infondato alla luce del principio dell’ultrattività del mandato affermato dalla sentenza delle Sez. U, n. 15295 del 04/07/2014 secondo cui “La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante”.

2.- Col secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 303 c.p.c., comma 2, in quanto i ricorsi in riassunzione, dopo l’interruzione disposta dalla Corte d’appello, erano stati notificati nei confronti degli eredi tutti, collettivamente, ed impersonalmente indicati nell’ultimo domicilio del de cuis in Roma via (OMISSIS) nonostante fosse decorso un anno dalla morte del dante causa.

Il motivo è infondato. Ed invero nel processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, l’atto di riassunzione può essere notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente entro l’anno dal decesso, ai sensi dell’art. 303 c.p.c., comma 2. Tuttavia il vizio della notifica effettuato con le stesse modalità, oltre il termine di legge di un anno, nell’ipotesi di rituale costituzione in giudizio dell’erede, soggiace alla sanatoria prevista dall’art. 156 c.p.c., comma 3, per raggiungimento dello scopo.

3.- Col terzo motivo si deduce la violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, per avere affermato in modo illogico e presuntivo l’esistenza dei presupposti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti del socio di società immobiliare.

4.- Il motivo è fondato. Ed invero la Corte d’appello non ha in realtà accertato la natura commerciale dell’attività svolta dalla B.A. e N. snc non avendo compiuto alcun accertamento in proposito ed essendosi limitata ad affermare che sussistesse la partecipazione prevalente all’attività societaria e la locazione di 4 immobili, che però sono elementi insufficienti a dimostrare il presupposto oggettivo che l’Inps è tenuto comprovare sulla natura commerciale dell’attività (unitamente a quello soggettivo della partecipazione continuativa e prevalente).

Infatti secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Cass. n. 13424/2018 e n. 12981/2018) in tema di iscrizione alla gestione commercianti a fini previdenziali, va escluso che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un’attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi nè ad atti di compravendita o di costruzione.

5.-. Per i motivi esposti deve essere accolto il terzo motivo di ricorso, mentre vanno rigettati i primi due motivi. La sentenza deve essere quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per la prosecuzione del giudizio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del c.u. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i primi due motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del c.u. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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