Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12683 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 25/06/2020), n.12683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27397/2017 R.G. proposto da:

V.A. e C.G., rappresentati e difesi, per

procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Andrea DOLCETTA e

Fabio VIAL, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Lima, n.

31, presso lo studio legale dell’avv. Michele D’URSO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– resistente –

contro

FALLIMENTO V. S.R.L., in persona del curatore, Dott. T.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 525/02/2017 della Commissione tributaria

regionale del VENETO, depositata il 28/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di diversi avvisi di accertamento ai fini IVA, IRAP, IRES ed IRPEF emessi sia nei confronti della V. s.r.l. per gli anni d’imposta dal 2007 al 2012, che dei soci V.A. e C.G. per gli anni d’imposta dal 2008 al 2011, con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione gli utili extracontabili conseguiti dalla predetta società, a ristretta base societaria, e quindi distribuiti ai due soci, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo legittima la pretesa impositiva anche nei confronti dei soci benchè nella minore misura del 49,72 per cento;

– avverso tale statuizione i soci hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non hanno replicato nè l’intimata Agenzia delle entrate, che si è costituita in giudizio al solo fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione, nè la società fallita, nei cui confronti è stata disposta l’integrazione del contraddittorio con provvedimento del 31/01/2019;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo mezzo di cassazione i ricorrenti lamentano la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per essere stato celebrato il giudizio d’appello in loro incolpevole assenza, per omessa comunicazione dell’udienza di trattazione.

3. In diritto va ricordato che secondo un condivisibile principio giurisprudenziale, “Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dal medesimo decreto, art. 61, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata” (Cass. n. 18279 del 2018; conf. Cass. n. 28968/18; n. 28843/17; n. 1786/16; v. anche n. 21059/07 e Sez. U., n. 13654/11).

4. Va altresì ricordato il principio secondo cui “Nel processo tributario, la trattazione dell’appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l’allungamento dei tempi del giudizio” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27496 del 30/12/2014).

4.1. Orbene, sulla scorta dei suesposti principi e sul rilievo che nella specie le questioni poste in quel giudizio necessitano di accertamenti in fatto preclusi a questo Giudice di legittimità (specie con riferimento al motivo di appello incentrato sul superamento della presunzione di percezione degli utili extracontabili accertati), il motivo di ricorso in esame va accolto avendo la CTR errato nell’omettere di rilevare l’omissione che inficiava il processo. Restano assorbiti gli altri due mezzi di cassazione, con cui sono stati dedotti l’illegittimità degli avvisi di accertamento per mancata allegazione degli atti in esso richiamati, segnatamente del p.v.c. redatto dalla G.d.F. (secondo motivo), nonchè l’omessa pronuncia sui motivi di impugnazione degli atti impositivi, riproposti in grado di appello (terzo motivo).

5. In estrema sintesi, deve disporsi la cassazione della sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e con rinvio della causa alla competente CTR che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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