Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12523 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. I, 24/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 24/06/2020), n.12523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8159/2019 r.g. proposto da:

N.I. (cod. fisc. GNMNKH82B14Z335R), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Anna Lombardi Baiardini, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Perugia, Via Campo di Marte n. 6;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, depositata in

data 12.1.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/2/2020 dal Consigliere Dott. Amatore Roberto.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha rigettato l’appello proposto da N.I., cittadino della NIGERIA, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 20.2.2018 dal Tribunale di Perugia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: 1) di provenire dall’Edo State, in Nigeria; 2) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perchè, in seguito a contrasti con la comunità limitrofa alla sua, il negozio di abbigliamento di sua proprietà era stato incendiato.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, generico e non circostanziato; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito allo stato di provenienza del richiedente (Edo state), collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che non era stata allegata dal ricorrente una condizione di effettiva vulnerabilità.

2. La sentenza, pubblicata il 12.1.2019, è stata impugnata da N.I. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,8 e 32 del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed art. 19, comma 1, nonchè del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, in relazione alla mancata valutazione del profilo di credibilità del richiedente sulla base dei parametri di valutazione dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007 art. 3, comma 5.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25 ed infine degli artt. 2, 3, 4, 5 e 9 Cedu.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,8 e 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, ed art. 19, comma 1, ed infine del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio.

4. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

4.1 Il primo motivo è tuttavia inammissibile.

Il ricorrente impugna il giudizio espresso dalla corte territoriale in ordine alla credibilità del ricorrente, declinando invero vizio di violazione di legge.

4.1.1 Sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Orbene, osserva la Corte come, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretenda, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perchè non dedotto nel senso sopra chiarito e perchè comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità.

4.2 Il secondo motivo di censura è invece fondato.

4.2.1 Sul punto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui all’ del D.Lgs. n. 251 del 2007 art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019).

Ciò posto, osserva la Corte come le valutazioni del giudice di appello in ordine al pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non indichino in alcun modo le fonti informative consultate, con ciò incorrendo la motivazione impugnata nella denunciata violazione di legge.

4.3 Ma anche il terzo motivo è in realtà fondato sotto il profilo dell’omesso esame di fatti allegati dal ricorrente per la richiesta di protezione umanitaria ed invece ignorati dalla corte meritale, e ciò con particolare riferimento al dedotto profilo delle violenze e persecuzioni subite in patria ed del transito in Libia, che costituiscono, invece, fatti decisivi per la valutazione di effettiva vulnerabilità del richiedente, al fine del rilascio del permesso di soggiorno per fini umanitari.

Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la decisione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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