Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12389 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28046-2018 proposto da:

D.N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

113, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA TORTORA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLO BRUNO;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 206/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, D.N.A. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Lecce, resa pubblica in data 19 febbraio 2018, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di Brindisi, il quale, a sua volta, in accoglimento parziale sia della domanda da esso proposta – volta ad ottenere lo scioglimento della comunione con conseguente attribuzione in suo favore del 50% del valore dei mobili, nonchè il risarcimento dei danni da occupazione illegittima della casa coniugale e per i danni arrecati all’immobile -, che della domanda riconvenzionale avanzata da M.G. – diretta al ristoro di taluni beni rientranti nella comunione illegittimamente asportati -, aveva operato la compensazione tra i rispettivi i crediti e dichiaratone la totale estinzione;

che la Corte d’appello di Lecce, nel rigettare il gravame e per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: 1) ai fini dell’accertamento dei danni evidenziati dall’immobile al momento del rilascio aveva rilievo il verbale di consegna dell’immobile e, pertanto, il riconoscimento del risarcimento per i soli danni non rilevabili a mezzo di una ispezione sommaria dello stato dei luoghi; 2) era nuova, in quanto sollevata per la prima volta in appello, l’eccezione relativa all’eventuale acquisto per usucapione dei beni mobili donati dal padre della M.; 3) il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto provato e, pertanto, accolto il ristoro economico richiesto dalla M. dei beni mobili asportati dal D.N. al momento dell’allontanamento dalla casa coniugale, in quanto non oggetto di alcuna specifica contestazione, nè di controdeduzioni, assumendo, così, le dichiarazioni rese da D.N.O. valore di elemento probatorio solo rafforzativo della prova di tali allegazioni;

che non svolge alcuna attività difensiva in questa sede la parte intimata M.G.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo ed unico mezzo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 14, e art. 58, comma 1, nonchè dell’art. 115 c.p.c., e degli artt. 1226 e 2697 c.c..

La Corte territoriale avrebbe violato l’art. 115 c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella del 2009 ed applicabile ratione temporis, là dove ha erroneamente riconosciuto il ristoro economico in capo alla M. di taluni beni in quanto non oggetto di specifica contestazione in primo grado, lamentando, altresì, che il giudice di appello avrebbe liquidato equitativamente il danno pur a fronte non solo delle generiche deduzioni a fondamento della domanda riconvenzionale, ma anche dell’incapacità di provare la veridicità dei fatti addotti.

Il motivo è manifestamente infondato.

Come correttamente postulato dal ricorrente, nella specie (essendo il giudizio iniziato nell’anno 2006) trova applicazione, ratione temporis, la previsione dell’art. 115 c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, (applicabile ai procedimenti istaurati successivamente al 4 luglio 2009).

Tuttavia, la giurisprudenza precedente alla predetta novella era comunque nel senso che i fatti allegati da una parte possono essere considerati pacifici, rimanendo così la parte esonerata dalla relativa prova, soltanto quando essi siano stati esplicitamente ammessi dall’altra parte, ovvero questa, senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi ed argomenti incompatibili con loro disconoscimento (cfr. Cass., n. 1576/1995; Cass., n. 5699/1999), non implicando la mera mancata contestazione un’ammissione, seppur implicita, non essendo vigente nel (premesso) nostro ordinamento un principio che imponga alla parte l’onere di contrastare specificamente tutte le circostanze dedotte dalla controparte (cfr. Cass., n. 3932/1981; Cass., n. 56998/1999).

Ciò premesso, la Corte territoriale ha riconosciuto la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla M., volta al ristoro economico di taluni beni asportati dal D.N. al momento dell’allontanamento dalla casa coniugale, non solo perchè i fatti addotti alla base di tale pretesa non sono stati contestati, ma anche perchè quest’ultimo non ha controdedotto al riguardo e non ha formulato richieste di prova contraria sulle correlative posizioni di prova formulate dalla M….”, così da doversi ritenere che, in tal modo, lo stesso D.N. abbia assunto una difesa incompatibile con il disconoscimento di quanto allegato da parte avversa a fondamento della propria pretesa, là dove, inoltre, la prova sarebbe ulteriormente confortata dalle dichiarazioni del teste D.N.O., quale ratio decidendi non affatto censurata dal ricorrente.

Quanto, poi, al profilo di censura che investe il piano probatorio circa la liquidazione equitativa del danno in favore della M., non solo esso è assorbita dalla valutazione omnicomprensiva effettuata al riguardo dal giudice di appello e innanzi esaminata, ma, in ogni caso, là dove si intendesse carente una statuizione sul punto da parte della sentenza impugnata, la doglianza stessa si palesa inammissibile, poichè il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver investito la Corte territoriale della relativa decisione in forza del terzo motivo di appello, di cui però non è reso percepibile, in ricorso, l’effettivo tenore nel rispetto dei principi di specificità e di localizzazione processuale.

Il ricorso va, quindi, rigettato, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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