Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12484 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 24/06/2020), n.12484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30685/2018 R.G. proposto da:

V.E., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Federico,

con domicilio eletto in Roma, alla Via Duilio n. 7.

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t..;

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale

rappresentante p.t..

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7395/2018, depositata in

data 11.4.2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

10.10.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Giudice di pace che, in accoglimento dell’opposizione spiegata dal V., aveva annullato la cartella n. (OMISSIS), riguardante il pagamento di sanzioni per violazione del codice della strada.

Il giudice di merito ha rilevato che l’impugnazione non era stata notificata all’indirizzo del difensore del V. risultante dall’albo degli avvocati, ed ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado per il fatto che la causa era stata definita su una questione di rito e poichè l’appellante non aveva svolto ulteriori difese “successivamente all’atto di appello”.

La cassazione della sentenza è chiesta dall’avv. V. con ricorso in due motivi, illustrati con memoria.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve darsi atto della tardività del deposito della memoria da parte del resistente, effettuato oltre la scadenza del termine di cui all’art. 380 bis c.p.c.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sentenza, pur respingendo l’impugnazione e confermando l’annullamento della cartella, con totale soccombenza delle intimate, abbia compensato le spese in carenza dei presupposti richiesti dall’art. 92 c.p.c., comma 2, non potendo ravvisarsi la sussistenza dei gravi ed eccezionali motivi a causa della definizione dell’appello con pronuncia di inammissibilità, nè valorizzare il fatto che l’Agenzia delle entrate, dopo aver appellato la sentenza, non aveva svolto difese ulteriori.

Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, sostenendo che il giudice di primo grado aveva accertato la tardività della notifica dei verbali di contestazione con statuizione divenuta definitiva per acquiescenza.

Il tribunale doveva tener conto del giudicato e ravvisare la totale soccombenza in giudizio delle controparti, non potendo esonerare l’Agenzia delle entrate dalla condanna alle spese per il fatto che non competeva a quest’ultima provvedere alla notifica delle contestazioni.

3. Il primo motivo è fondato.

La censura non propone di contestare l’opportunità di disporre la compensazione delle spese, che è profilo rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, ma è volto a negare che i motivi addotti dalla pronuncia impugnata siano tali da integrare i presupposti applicativi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009 (applicabile in relazione alla data di instaurazione del giudizio di primo grado).

La norma, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano gravi ed eccezionali ragioni, costituisce difatti – una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità in quanto fondate su norme giuridiche (Cass. s.u. 2572/2012).

Ciò posto, è anzitutto da escludere che il fatto che l’appello fosse stato definito con pronuncia di inammissibilità giustificasse la pronuncia di compensazione.

La soccombenza dei convenuti si configura in ogni ipotesi di accoglimento della domanda all’esito del giudizio, quale che ne siano le ragioni (se pertinenti a questioni di merito o di mero rito), e pertanto è errato sostenere che l’eventuale adozione di una pronuncia di inammissibilità dell’appello integri, per ciò solo, un grave ed eccezionale motivo di compensazione (Cass. 10911/2001; Cass. 9512/1999; Cass. 7389/1996).

A tale nozione è estranea anche l’eventualità che l’appellante risultato soccombente si sia limitato a proporre l’impugnazione senza svolgere ulteriori difese, circostanza quest’ultima che potrebbe incidere sulla sola quantificazione delle spese, sempre che abbia a sua volta influito sulle attività difensive poste in essere dalla parte vincitrice.

Occorre precisare che la Corte costituzionale, con sentenza 77/2018, ha dichiarato illegittimo l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con L. n. 162 del 2014 (ove non prevedeva la possibilità di compensare le spese processuali anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, diverse dall’assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza), ritenendo lesivo del canone di ragionevolezza “l’aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.

Secondo il Giudice delle leggi, “la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perchè la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio, può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti”.

La compensazione può quindi esser attualmente disposta, oltre che nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità, delle questioni trattate e di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, solo quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal giudice di merito connotazioni tali renderle assimilabili alle altre ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2.

Difatti, come ha chiarito la Corte costituzionale, “le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l'”assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” (cfr. Corte Cost. 77/2018).

E’ quindi accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo. La pronuncia è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro Giudice del tribunale di Roma, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altro Magistrato del Tribunale di Roma, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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