Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12504 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18243-2016 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TITO

OMBONI 142, presso lo studio dell’avvocato DIEGO FERRARA SANTAMARIA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMPRESA INDIVIDUALE M.C.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8816/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/04/2016 R.G.N. 11605/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 8816/2015 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale B.G. aveva chiesto la condanna della ditta individuale M.M.C. al pagamento della complessiva somma di Euro 342.953,00 oltre accessori, a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva del preavviso e T.F.R. nonchè al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;

1.1. ha ritenuto la Corte di merito che gli elementi in atti deponevano per la natura sostanzialmente simulata della formale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, legate da un vincolo di coniugio poi deterioratosi, e che fra le stesse fosse configurabile una società di fatto nella quale la C. si occupava solo delle incombenze legate al suo ruolo di formale intestataria della ditta mentre il B. gestiva autonomamente la relativa attività commerciale;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso B.G. sulla base di due motivi; M.M.C., titolare della impresa individuale, non ha svolto attività difensiva;

2.1. per parte ricorrente è stata depositata comparsa di costituzione di nuovo difensore.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo parte ricorrente denunzia erronea e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 330 c.p.c. e dell’art. 170 c.p.c. nonchè insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione su di un punto decisivo relativo all’individuazione del luogo di notificazione del ricorso in appello. Deduce, in sintesi, il difetto di contraddittorio del giudizio di secondo grado nel quale esso B. era stato dichiarato contumace; la notifica del ricorso in appello era stata, infatti, effettuata, in (OMISSIS), luogo non corrispondente nè al domicilio eletto in prime cure e cioè presso lo studio dell’Avv. Sara Proietti in Tivoli, nè al domicilio dell’Avv. Massimo Spada – che rappresentava e difendeva il B. – il cui studio era all’epoca sito in Roma, via Bertoloni n. 41. Il giudice di appello aveva errato laddove con ordinanza aveva dichiarato valida la instaurazione del contraddittorio sul rilievo dell’avvenuta consegna dell’atto a mani del difensore destinatario ancorchè in luogo diverso dal domicilio eletto; secondo quanto evincibile dalla relativa relata, la notifica del ricorso in appello era stata, infatti, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza alcuna consegna dell’atto;

2. con il secondo motivo deduce erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e omessa valutazione di elementi probatori. Censura la sentenza impugnata per avere escluso la natura subordinata del rapporto sulla base di elementi che assume privi di significatività probatoria in tal senso; si duole, inoltre, della mancata considerazione delle ammissioni – che asserisce di natura confessoria – formulate da controparte nei propri scritti difensivi;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il giudice di secondo grado, pur omettendo in sentenza ogni riferimento alle specifiche modalità di notifica dell’atto di appello, ha dato atto della avvenuta rituale citazione del B. (sentenza, pag. 2, secondo cpv). L’accertamento dell’integrità del contraddittorio di secondo grado non è validamente censurato dall’odierno ricorrente posto che le circostanze fattuali addotte a tal fine non sono evocate nel rispetto del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6;

3.1. assume, infatti, rilievo assorbente la considerazione che parte ricorrente, pur contrastando l’affermazione, riferita alla ordinanza della Corte di appello, secondo la quale la notifica del ricorso di appello doveva ritenersi valida in quanto eseguita mediante consegna dell’atto a mani del difensore, ancorchè in luogo diverso dal domicilio eletto, omette di trascrivere il contenuto di tale relata, come suo onere (Cass., n. 31038 del 2018, Cass., n. 5185 del 2017, Cass., n. 17424 del 2005), onde dimostrare che il procedimento notificatorio era stato eseguito non mediante consegna al difensore ma, come asserito, ai sensi dell’art. 140 c.p.c.;

4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto inteso a contrastare l’accertamento del giudice di merito in punto di natura simulata del rapporto tra le parti al di fuori dei limiti sanciti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis, che esige la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, e cioè di un fatto un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), evocato nel rispetto degli oneri di allegazione e produzione posti a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. Sez. Un, n. 8053 del 2014);

4.1. la censura articolata dall’odierno ricorrente non individua alcuno specifico fatto storico, di rilevanza decisiva, il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito, ma risulta incentrata esclusivamente sulla negazione della valenza probatoria degli elementi considerati dal giudice di appello e, quindi, intesa a sollecitare direttamente un diverso apprezzamento di fatto del materiale probatorio, apprezzamento precluso al giudice di legittimità (Cass. n. 24679 del 2013, Cass. n. 2197 del 2011, Cass. n. 20455 del 2006, Cass. n. 7846 del 2006, Cass. n. 2357 del 2004);

5. non si fa luogo al regolamento delle spese non avendo la C. svolto attività difensiva;

6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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