Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1953 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DEI TRASPORTI – UFFICO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI

(OMISSIS),

in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

– ricorrente –

contro

V.W.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Ischia n. 1738/05,

depositata in data 30 novembre 2005.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pratis Pierfelice, che ha confermato le conclusioni scritte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con sentenza depositata in data 30 novembre 2005, il Giudice di pace di Ischia, giudicando nel contraddittorio con il Comune di Napoli e l’Ufficio Circondariale Marittimo di (OMISSIS), ha accolto il ricorso proposto da V.W. avverso l’ordinanza- ingiunzione notificatagli in data 20 ottobre 2003 osservando che “risulta dall’espletato testimoniale che il ricorrente abbia occupato lo specchio d’acqua denominato (OMISSIS) e abbia percepito somme per attività di ormeggio; dichiara la propria incompetenza per territorio per i verbali elevati dalla PM di Napoli con termine di gg. 90 decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione innanzi al G. P. di Napoli”;

che, per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso il Ministero dei Trasporti, Ufficio Circondariale Marittimo di (OMISSIS), sulla base di un motivo;

che il ricorrente deduce nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva;

che la Procura Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Considerato che il ricorso è manifestamente fondato, perchè il Giudice di pace ha accolto l’opposizione dopo avere affermato che era stata provata la violazione contestata e in riferimento alla quale era stata emessa l’ordinanza-ingiunzione opposta, sicchè deve ritenersi del tutto inesistente la motivazione non ravvisandosi alcuna congruenza tra la proposizione posta dal giudicante a fondamento della decisione e la decisione stessa;

che l’accoglimento del ricorso va limitato al solo capo della sentenza relativo all’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Ufficio Circondariale Marittimo di (OMISSIS), laddove non vi è luogo a pronunciare in ordine al capo della sentenza impugnata relativo alla declaratoria di incompetenza per territorio, non avendo la stessa formato oggetto di impugnazione da parte del ricorrente, e dovendosi ritenere legittimato passivo, in relazione a detta statuizione, il Comune di Napoli, che pure è stato parte nel giudizio di opposizione, al quale, peraltro, il ricorso introduttivo del presente giudizio correttamente non è stato notificato, non essendo ravvisabile litisconsorzio necessario tra le due autorità nei confronti delle quali si è svolto il giudizio di opposizione;

che la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, limitatamente alla parte relativa all’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione opposta, con rinvio al Giudice di pace di Napoli che procederà a nuovo esame dell’opposizione;

che al giudice del rinvio è demandata altresi la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa, la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di annullamento dell’ordinanza ingiunzione opposta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA