Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1882 del 28/01/2010
Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 28/01/2010), n.1882
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 16536/2008 proposto da:
F.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, P.ZZA FILATTIERA 49, presso l’avvocato
MARTINELLI SIMONA, rappresentato e difeso dall’avvocato CAVUOTO
Carmen, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
20/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
23/10/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 20 aprile 2007, la Corte d’appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta dal Signor F.A., condannò il Ministero della giustizia a pagare, a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo, la somma di Euro 1.000,00 per un ritardo di un anno.
Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre il Signor F. con atto notificato in data 5 giugno 2008, con un unico motivo d’impugnazione.
L’amministrazione non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso si censura il criterio di determinazione dell’equa riparazione commisurato al periodo di ritardo, invece che all’intera durata del giudizio.
Il mezzo è manifestamente infondato, essendo giurisprudenza consolidata di questa corte che la precettività, per il giudice nazionale, dell’indirizzo della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di liquidazione dell’indennità per l’irragionevole durata del processo non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore della base annuale di calcolo, perchè, mentre per la CEDU l’importo in questione quantificato va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Detta diversità di calcolo, peraltro, non tocca la complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001, ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2, nel testo fissato dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) (Cass. 13 aprile 2006 n. 8714; 23 aprile 2005 n. 8568).
Il ricorso deve pertanto essere respinto. In mancanza di difese svolte dall’amministrazione non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010