Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12320 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 23/06/2020), n.12320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32428-2018 proposto da:

M.R., elettivamente PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il

22/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO;

Fatto

RITENUTO

Che:

M.R. non venne ammesso dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati al patrocinio a spese dello Stato, per essere stata valutata la pretesa, per la quale l’interessato intendeva agire in giudizio, manifestamente destituita di fondamento, ammissione che, invece, venne disposta dal Giudice procedente, ai sensi dell’art. 126, comma 3, T.U. n. 115 del 2002;

che il Presidente del Tribunale di Ancona, in persona di magistrato all’uopo delegato, disattese l’opposizione avanzata dal R. avverso il provvedimento con il quale quel Tribunale, decidendo in sede di liquidazione dei compensi al difensore, aveva reputato non spettanti quelli afferenti all’attività svolta anteriormente al deposito dell’istanza d’ammissione al patrocinio a spese dello Stato davanti al Giudice procedente, ai sensi dell’art. 126 cit., comma 3;

ritenuto che avverso quest’ultima decisione M.R. ricorre sulla base d’unitaria censura e che il Ministero della Giustizia è rimasto intimato;

ritenuto che il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 109, 126 e 136, T.U. n. 115 del 2002, nonchè dell’art. 6, Carta edu, per non avere il provvedimento impugnato riconosciuto che gli effetti dell’ammissione decorrono dal momento di presentazione dell’istanza al consiglio dell’ordine, rimanendo irrilevante che l’ammissione avvenga, dopo diniego dell’organo amministrativo, per opera del giudice procedente, procurandosi, in difetto, una ingiusta menomazione del diritto di difesa in relazione alle attività processuali che resterebbero escluse;

considerato che il ricorso è inammissibile, stante il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva, dell’opposizione ab origine proposta da parte del ricorrente, invero:

– il Tribunale decise l’opposizione proposta dal R. avverso il provvedimento che aveva giudicato non spettante liquidazione per l’attività legale svolta anteriormente al deposito dell’istanza d’ammissione al patrocinio a spese dello Stato davanti al Giudice procedente, ai sensi dell’art. 126 cit., comma 3;

– è sempre il R. a ricorrere avverso la decisione con la quale venne rigettata l’opposizione;

– come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7072/2018) il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale (conf. Cass. n. 10239/2013; Cass. n. 9808/2013);

– si è, inoltre, precisato (Cass. n. 10705/2014) che la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l’opposizione del difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore medesimo, non anche al patrocinato, che non può considerarsi soccombente nel procedimento, nè ha interesse a dolersi dell’esiguità della liquidazione;

– indicazioni in tal senso possono altresì trarsi da quanto statuito da Cass. n. 7486/2019 che, nel giudicare fondato il ricorso proposto direttamente da parte del soggetto richiedente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avverso il provvedimento che aveva invece ritenuto inammissibile la sua opposizione avverso la decisione di diniego, ha ricordato come la legittimazione del difensore in proprio a proporre opposizione concerna le controversie in tema di liquidazione di compensi;

– nel caso in esame l’opposizione investiva il decreto di liquidazione dei compensi e quindi la legittimazione spettava in via esclusiva al difensore ed ancorchè la decisione abbia posto in discussione la portata retroattiva o meno dell’ammissione a seguito della richiesta ex art. 126, comma 3, la stessa è stata esaminata incidenter dal giudice dell’opposizione ma sempre e limitatamente ai fini della determinazione dei compensi liquidabili, dovendosi quindi escludere che la sua risoluzione, come detto ai fini in esame, potesse giustificare una autonoma legittimazione della parte ammessa al beneficio alla proposizione dell’opposizione.

considerato che non occorre far luogo a regolamento delle spese del presente giudizio poichè la controparte è rimasta intimata;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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