Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1434 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia 1148/2/06 depositata il 7 novembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 15/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio in relazione alle istanza di rimborso relative all’IRAP corrisposta per gli anni dai 2000 al 2003 (rigettandolo per gli anni 1998 e 1999). L’intimato non ha svolto difese. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, La ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 per avere omesso la Commissione Tributaria Regionale di considerare rilevante, ai fini della valutazione della sussistenza di un’autonoma organizzazione facente capo al professionista, anche il denaro speso nell’esercizio della professione.

La censura è inammissibile. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione cen-surata e i motivi delle doglianze prospettate (Sez. 50, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008); la mancata indicazione delle somme spese dal contribuente comporta, pertanto, la inammissibilità del motivo di censura.

Eguali considerazioni valgono con riferimento al secondo motivo – con il quale la ricorrente deduce la carenza di motivazione sul fatto – posto che, in assenza di un qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta, non è possibile apprezzare l’eventuale rilievo del fattore costituito dall’ammontare del denaro investito nell’attività. Vanno pertanto disattese le ulteriori argomentazioni espresse dalla ricorrente con la propria memoria, con declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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