Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12201 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 22/06/2020), n.12201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8739-2017 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FARA SABINA 2,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DE MATTIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIULIO RUSSO;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI

63, presso lo studio dell’avvocato SILVIA CIRIELLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato EMILIO PERUGINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7266/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/01/2017 R.G.N. 302/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Napoli, riformando la pronuncia di primo grado del Tribunale di Benevento, ha accolto la domanda di R.A. con la quale il medesimo aveva rivendicato il diritto ad ottenere, dal datore di lavoro Azienda Ospedaliera G. Rummo di Benevento, il pagamento di 54 ore di lavoro straordinario svolte nell’anno 2008;

la Corte territoriale dava atto del fatto che lo svolgimento di quelle 54 ore non era contestato ed era comunque compatibile con le esigenze del servizio reso, sostenendo quindi, sul presupposto che il lavoro oltre orario fosse legato a situazioni contingenti sopravvenute e non prevedibili riconnesse alle particolarità dei casi clinici, non risultasse necessaria la previa autorizzazione di cui all’art. 34 c.c.n.l. 1998/2001, proprio perchè il carattere d’urgenza delle prestazioni impediva di richiedere ed ottenere la stessa in tempo utile, nè del resto i tabulati di presenza erano stati oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione;

l’Azienda Ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione in base a cinque motivi, poi illustrati da memoria, cui ha resistito il R. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo è affermata la violazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 34 del CCNL Comparto Sanità 1998/2001, trattandosi di contrattazione collettiva non pertinente la dirigenza medica;

il secondo motivo ed il terzo motivo, ancora rubricati sub art. 360 c.p.c., n. 3, sostengono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 51 del CCNL dirigenti medici del 8.6.2000, in quanto nè per i dirigenti medici di struttura complessa (secondo motivo), nè per quelli di struttura semplice (terzo motivo) poteva essere riconosciuto il compenso per lavoro straordinario;

in chiusura del terzo motivo l’Azienda sottolineava altresì come il R. non avesse fornito prova delle asserite esigenze di servizio sollecitate dai casi clinici da lui affrontati e che la Corte di merito, con motivazione non adeguata, aveva “finanche invertito l’onere della prova”, ponendo a carico della P.A. la dimostrazione di avere contestato lo straordinario, indebitamente poi interpretando la relativa mancanza come autorizzazione implicita ex post ad esso;

il quarto motivo è infine dedicato alla violazione (sempre ex art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 34 CCNL 1998/2001, ove in ipotesi ritenuto applicabile alla dirigenza medica, per essersi apoditticamente ritenute sussistere, in violazione dell’art. 2697 c.c., esigenze sopravvenute ed imprevedibili di servizio che avrebbero giustificato le prestazioni oltre orario;

infine, il quinto motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 ribadisce ulteriormente l’assenza di prova delle esigenze indifferibili ed urgenti richiamate dalla Corte di merito;

il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè tra loro connessi, è fondato;

il richiamo della Corte territoriale al disposto dell’art. 34 CCNL 1998/2001 è errato, in quanto quella contrattazione non riguarda i dirigenti medici, come esplicitato dal relativo art. 1 del medesimo CCNL;

rispetto ai dirigenti medici, va poi richiamato il costante orientamento di questa Corte sfavorevole al riconoscimento di compensi per lavoro straordinario in favore di essi;

in proposito, da ultimo, Cass. 8 novembre 2019, n. 28942 ha affermato e qui si conferma, anche in applicazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 che “questa Corte nelle sentenze nn. 10322/2017, 7921/2017, 7348/2017, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella oggi dedotta in giudizio, ha ribadito il principio affermato da questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 9146 del 2009, secondo cui “l’art. 65 del c.n.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, nel prevedere la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell’eventuale superamento dell’orario lavorativo per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato, esclude in generale il diritto del dirigente, incaricato della direzione di struttura, ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che, dunque, sia possibile la distinzione tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poichè la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell’incarico affidatogli”;

13. le pronunce del 2017 richiamate… hanno affermato che la lettura sistematica delle norme contrattuali evidenzia che la disciplina collettiva quando ha inteso riconoscere (come per l’attività connessa alle guardie mediche) una compensazione delle ore straordinarie per i medici-dirigenti, lo ha previsto, osservando anche che “non è possibile distinguere tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario”;

14. le decisioni innanzi richiamate hanno osservato che le parti collettive, anche al fine di armonizzare la disciplina della dirigenza medica con i principi che regolano nel settore pubblico il rapporto dirigenziale, hanno reso del tutto residuale la possibilità del compenso del lavoro straordinario, condizionandola, comunque, alla previa autorizzazione dell’ente datore di lavoro ed hanno rilevato che nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale;

15. nelle richiamate pronunce del 2017, relative ai contratti collettivi del 5.12.1996 e 8.2000, è stato anche affermato che le parti collettive, nel disciplinare il “trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro”, hanno previsto, all’art. 62, la costituzione di un fondo “finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, collegati alla natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza o per fronteggiare particolari situazioni di lavoro” (comma 2) ed al comma 3 hanno stabilito che “per quanto attiene i compensi per lavoro straordinario e le indennità per servizio notturno e festivo si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 384 del 1990, artt. 80 e 115;

16. (…) le disposizioni contenute nel CCNL del 31.11.2005 non hanno innovato rispetto alla disciplina dettata dai contratti collettivi del 1996 e del 2000 (Cass. 28787/2017, 8958/2012);

17. l’art. 60 del CCNL del 3.11.2005 dispone che nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le disposizioni riguardanti l’orario di lavoro e l’orario notturno, l’art. 62, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, il CCNL del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994 1997 per la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte economica, il CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico 1996 – 1997, il CCNL 8 giugno 2000, quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa e I e II biennio parte economica;

18. l’art. 14, dopo avere ribadito che i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall’art. 6, comma 1, lett. B), in modo flessibile l’impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, e che i volumi prestazionali richiesti all’equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell’art. 65, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell’assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, dispone che l’impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l’orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell’art. 65, comma 6 citato e che “Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lett. g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell’art. 4, comma 2, lett. G)”;”

a nulla rileva dunque l’indifferibilità ed urgenza delle prestazioni su cui ha fatto leva la Corte territoriale, in quanto è in radice da escludere, sulla base dell’assetto del regime retributivo quale delineato dai citati precedenti, il diritto alla remunerazione dello straordinario sulla base del solo plus orario, potendosi riconoscere emolumenti ulteriori solo in ragione di “particolari prestazioni aggiuntive specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate sulla base di appositi presupposti” (Cass. 10 dicembre 2019, n. 32264) e comunque in forza di preventiva autorizzazione (Cass. 22 marzo 2017, n. 7348), presupposti che non ricorrono nel caso di specie in cui l’autorizzazione preventiva pacificamente non vi era e la pretesa è avanzata sulla base della mera eccedenza oraria;

in assenza della necessità di ulteriori accertamenti in fatto, risultando la domanda infondata in diritto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p.;

l’esito alterno della vertenza nei gradi di merito giustifica la compensazione, rispetto ad essi, delle spese di giudizio, che restano regolate secondo soccombenza limitatamente al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il R. a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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