Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1137 del 22/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 22/01/2010), n.1137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Edil Refra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Attilio Friggeri 106, presso

l’avv. prof. TAMPONI Michele che, unitamente all’avv. Alessandro

Mainardi, la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 10, n. 272/10/01 del 18 giugno 2001,

depositata il 15 ottobre 2001, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi

cessata la materia del contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Vista la documentazione prodotta dal contribuente e in particolare la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano (OMISSIS) del 18 settembre 2008, attestante la regolarita’ dell’istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 16 presentata dal contribuente;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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