Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11977 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. II, 19/06/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 19/06/2020), n.11977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21434-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, UFFICIO MONOPOLI TOSCANA SEZIONE

DI FIRENZE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOCHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

U.V., in proprio e in qualità di presidente e legale

rappresentante di (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 621/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 17/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere GRASSO GIUSEPPE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– in riforma della decisione del Giudice di pace di Firenze il Tribunale della stessa città, accolta l’opposizione di U.V., anche quale legale rappresentante dell’associazione “(OMISSIS)”, annullò l’ordinanza, con la quale l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato gli aveva inflitto la sanzione pecuniaria amministrativa di Euro 12.000,00, sul presupposto che l’ U., quale titolare del locale ove erano posti in funzione gli apparecchi di gioco, in forza di regolare contratto, non aveva l’obbligo, a differenza del proprietario degli stessi, di verificarne la piena conformità tecnica e amministrativa, essendo gli apparati “dotati di regolare nulla osta dell’amministrazione competente”;

ritenuto che avverso quest’ultima decisione ricorre l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di unitaria, articolata censura e che la controparte è rimasta intimata;

ritenuto che la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3, 22 e 23, art. 110, comma 7, lett. c), d) e f), comma 9 T.U. L. P.S. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sulla base di quanto segue:

– se al proprietario e gestore economico delle macchine spetta la verifica della piena conformità tecnica e amministrativa delle stesse, tuttavia, al titolare del locale che ospita gli strumenti di gioco non basta, per esonerarsi da responsabilità, accertarsi che gli stessi siano muniti del previsto nulla osta, cosicchè non risponderebbe mai della violazione cui all’art. 110, comma 7, del citato T.U., per contro, a mente del successivo comma 9, ove l’apparecchio risulti illegale, perchè non conforme alle prescrizioni del comma 7, ne risponde anch’egli, avendo il dovere di informarsi col gestore e adeguatamente vigilare;

– erronea risultava la lettura della L. n. 689 del 1981, art. 3, fornita dalla sentenza d’appello, in quanto non era dubbia la responsabilità, anche a titolo di mera colpa del predetto gestore, venuto meno al suo dovere di verifica e vigilanza;

– ulteriormente erronea l’interpretazione dei principi derivanti dall’art. 2697 c.c., ai quali era giunta la decisione d’appello, stante che sarebbe spettato all’incolpato dimostrare, l’incolpevole violazione della disposizione di legge;

osserva:

– la critica censuratoria è fondata avuto riguardo a tutti i profili evidenziati, tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte e delle norme di legge di riferimento, dovendosi premettere che la questione che qui viene al vaglio è distinta dalle ipotesi in cui si contesta la violazione della normativa tributaria e, pertanto, non è pertinentemente evocabile la giurisprudenza che afferma la responsabilità tributaria del gestore di rete (cfr. da ultimo, Sez., n. 14955, 31/05/2019); qui, infatti, quel che rileva è che i macchinari permettevano il gioco d’azzardo, essendo risultato violato l’art. 110, comma 7, TULPS, circostanza, questa, che il soggetto che aveva la vigilanza sul locale, ove gli strumenti risultavano collocati, era ben in condizione di conoscere;

– art. 7, comma 9, lett. c), del T.U.L.P.S. dispone: “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 Euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi”;

– è di tutta evidenza che la disposizione sanziona la condotta omissiva o commissiva di chiunque consenta l’uso degli apparecchi di gioco non conformi a legge e, pertanto, fra i soggetti agenti rientra legittimamente il ricorrente, titolare, per la qualità ricoperta, del locale ove erano posti in funzione gli apparecchi di cui detto;

– è utile richiamare il principio enunciato più volte da questa Corte in ordine al riparto dell’onere probatorio in materia di trasgressione di precetti puniti con sanzione amministrativa: la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, il quale richiede per la responsabilità nell’illecito amministrativo che la condotta attiva od omissiva abbia i caratteri della coscienza e volontarietà, sia la condotta medesima dolosa o colposa, pone una presunzione “iuris tantum” di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato e rivesta una delle qualità che la legge espressamente contempli come costitutive dell’obbligo di tenere un comportamento diverso; ne consegue che è legittima l’irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell’opponente, atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell’impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta (Sez. 5, n. 7143, 25/05/2001, 547004; conf., Sez. 5, n. 8343, 19/06/2001; Sez. 1, n. 14107, 23/09/2003; Sez. 1, n. 5304, 16/03/2004; Sez. 1, n. 15155, 18/07/2005); principio che ha trovato conferma nella sentenza n. 20930, 30/9/2009, la cui massima (Rv. 610512) ha precisato che in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 190, individuando una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, àncora il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l’indagine sull’elemento oggettivo dell’illecito all’accertamento della “suità” della condotta inosservante, con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza;

– si è, in armonia con la ricostruzione giuridica riportata, ulteriormente affermato che il principio posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, (secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa; l’esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata L. n. 689 del 1991), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell’autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di un parere dell’autorità doganale e di una archiviazione di una precedente contestazione), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Sez. 2, n. 5426, 13/03/2006, Rv. 592983; conf. Sez. 5, n. 23019, 30/10/2009);

– la sentenza impugnata, senza tener conto della consolidata giurisprudenza di questa Corte, traccia un assai sommario abbozzo motivazionale i cui capisaldi (l’appellante aveva dedotto di essere amministratore dell’associazione nei cui locali erano ospitati gli impianti di gioco; non rilevava la non rispondenza degli stessi all’art. 110, T.U.L.P.S., perchè l’incolpato “avrebbe fatto giustificato affidamento sulla regolarità della loro installazione” e, pertanto, mancava “l’elemento soggettivo dell’illecito”) contrastano con i principi sopra enunciati;

considerato che, in ragione di quanto esposto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non emergendo elemento di sorta sulla base del quale possa affermarsi l’incolpevolezza dell’ U., decidendo nel merito, l’opposizione di U.V. deve essere rigettata;

considerato che, individuate gravi ragioni nella complessità della disciplina e nel peculiare inquadramento della responsabilità amministrativa, possono compensarsi le spese legali del giudizio di merito e dichiararsi irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione; compensa le spese legali del giudizio di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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