Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11761 del 18/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 18/06/2020), n.11761
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30215-2018 proposto da:
SIKANIA DI Z.F. & C. SNC, elettivamente domiciliato in
Roma, piazza Prati degli Strozzi 32, presso lo studio dell’avvocato
Maurizio Lanigra, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo
Salvini;
– ricorrente –
contro
MOLINO P. DI P.C. & C. SRL,
L.S.;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 589/2018 della corte d’appello di Catania,
depositata il 13/03/2018;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2019 dal consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– a seguito di rigetto dell’opposizione proposta da Sikania avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società Molino P. di P.C. & C. s.r.l. per il residuo pagamento della fornitura di prodotti farinacei, l’opponente proponeva gravame che la Corte d’appello di Catania ha respinto;
– avverso la pronuncia della corte territoriale la società Sikania ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo articolato in più profili, cui resiste con controricorso la società M.;
Diritto
CONSIDERATO
che:
– parte ricorrente ha rinunciato al presente ricorso con dichiarazione del 19 settembre 2019, depositata presso questa Corte il 2 ottobre 2019 e previamente notificata a mezzo pec alla controparte in data 24 settembre 2019;
– conseguentemente va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
– poichè la rinuncia non è stata accettata dalla parte intimata, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 2, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese a favore di controparte che liquida in Euro 3000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione – 2, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020