Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11630 del 16/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 16/06/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 16/06/2020), n.11630
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28677-2018 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) (FALL. N. (OMISSIS)), in persona del Curatore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. COLOMBO 436,
presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CARUSO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NMLK VERONA SPA;
– intimata –
avverso il decreto n. R.G. 20112/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositato il 02/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE
ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
che:
La NMLK Verona Spa presentava istanza di ammissione al passivo del Fallimento del (OMISSIS) di un credito relativo a un decreto ingiuntivo avente titolo nella vana escussione di una polizza fideiussoria prestata dal Consorzio, che il giudice delegato al fallimento respingeva, ritenendo nulla l’operazione negoziale realizzata dal Consorzio, a norma del t.u.b. (D.Lgs. n. 385 del 1993), artt. 106 e 107; il Tribunale di Roma, con decreto del 2 agosto 2018, accoglieva l’opposizione, ammetteva il credito al passivo e condannava il Fallimento alle spese del giudizio.
Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione il menzionato Fallimento; la NMLK non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il Fallimento del (OMISSIS), premesso che il proprio interesse “non è quello di ribaltare la decisione adottata onde ottenere l’esclusione del credito dallo stato passivo, bensì esclusivamente quello di pervenire ad una corretta regolamentazione delle spese di lite”, formula un unico motivo avverso la statuizione sulle spese, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non avere il tribunale disposto la compensazione delle spese che sarebbe stata giustificata in ragione della “assoluta novità della questione trattata” e del “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” secondo un opposto orientamento della giurisprudenza di merito.
Il ricorso è inammissibile, alla luce del principio secondo cui la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (Cass. n. 11329 del 2019, SU n. 14989 del 2005).
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020