Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11644 del 16/06/2020
Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 16/06/2020), n.11644
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 937/2015 proposto da:
Comune di Nocera Inferiore, in persona del sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n.
154, presso lo studio dell’avvocato Giuliano Luigi, rappresentato e
difeso dall’avvocato Marcello Brescia Morra giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
Idrosistemi Costruzioni S.r.l., in Liquidazione, in persona del
liquidatore pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso
la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e
difesa dall’avvocato Vincenzo Rescigno, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 516/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 22/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/12/2019 dal Cons. Dott. SCALIA LAURA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Il Comune di Nocera Inferiore ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Salerno, in accoglimento dell’appello proposto da Idrosistemi Costruzioni S.r.l., in liquidazione, ha riformato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore condannando il Comune di Nocera Inferiore al pagamento della somma di Euro 203.617,07, a titolo di ulteriori interessi maturati dalla società sulla somma calcolata in sede di collaudo quanto alle opere di completamento della rete fognaria della città in forza di clausola che, inserita in un negozio transattivo, veniva qualificata dalla Corte territoriale quale rinunzia condizionata.
2. Resiste con controricorso Idrosistemi Costruzioni S.r.l. in liquidazione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i quattro proposti motivi la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 1362 c.c., ed omessa motivazione, denunciata, anche, come insufficiente e contraddittoria.
2. Con atto di rinuncia in data 18.11.2019 notificato alla controparte il 25.11.2019, il Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco in carica, la cui firma è stata autenticata dal difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione.
Con atto notificato al difensore del ricorrente il 4.12.2019 la controricorrente ha dichiarato, con firma autenticata dal difensore, di accettare la rinuncia.
3. Nell’intervenuto scambio degli atti di rinunzia ed accettazione sottoscritti dalle parti, il processo deve ritenersi estinto per valida rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., da dichiarare con ordinanza.
L’intervenuta adesione alla rinuncia comporta l’esclusione delle spese (art. 391 c.p.c., u.c.).
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. 12/10/2018 n. 25485).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020