Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11475 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. II, 15/06/2020, (ud. 26/09/2019, dep. 15/06/2020), n.11475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19555/2015 proposto da:

D.D.M., K.M., elettivamente domiciliati in Roma,

Via Di Pietralata 320-D, presso lo studio dell’avvocato Gigliola

Mazza Ricci, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Isabella Cavalieri;

– ricorrenti –

contro

G.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1823/2014 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio trae origine dalla opposizione proposta da K.M. e D.D.M. al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano nel 1988 con cui era stato loro intimato il pagamento in favore di G.G. di lire 50.000.000 quale ultima rata del prezzo di acquisto di un complesso immobiliare.

2. L’opposizione veniva respinta e gli opponenti condannati alle spese di lite.

3. I soccombenti proponevano appello avverso la sentenza chiedendone la nullità e la revoca del decreto ingiuntivo oltre alla compensazione del relativo importo con quello di altro decreto ingiuntivo n. 32/2000 emesso nei confronti della G., nonchè la condanna al pagamento di lire 100.000.000 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., nonchè al risarcimento dei danni per i vizi dell’immobile venduto.

3.1. Costituitasi l’appellata all’udienza di precisazione delle conclusioni in data 1 giugno 2005 veniva disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altro processo pendente avanti la Corte d’appello di Brescia.

4. Dopo la definizione del procedimento ritenuto pregiudiziale i signori K. e D.D. formulavano istanza di prosecuzione del giudizio ed all’esito della ricostituzione del fascicolo la Corte d’appello di Milano con sentenza del 13 maggio 2014 ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite.

5. Avverso detta pronuncia K.M. e D.D.M. hanno proposto ricorso passato per la notifica il 3/7/2015 chiedendone la cassazione sulla base di sette motivi.

6.Non ha svolto attività difensiva l’intimata G.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del combinato disposto degli artt. 359 e 168 bis c.p.c., nonchè degli artt. 54 e 25 Cost., per avere la corte milanese respinto la domanda di rimessione della causa al presidente della corte per l’assegnazione alla quarta sezione civile cui spetterebbe la competenza tabellare del giudizio de quo.

1.1. E’ noto che la distribuzione delle cause fra le varie sezioni del medesimo ufficio giudiziario non integra questione di competenza per materia gli affari in osservanza ai criteri tabellari non costituisce questione di competenza nè involge questione di sottrazione della controversi al giudice naturale precostituito per legge, sicchè la erronea assegnazione ad una sezione integra semmai mera irregolarità sul piano organizzativo ma non produce alcuna invalidità della decisione resa (Cass. 18563/2015; id. 11332/2018).

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 135 c.p.c., u.c., art. 637 c.p.c., comma 1, art. 641 c.p.c., comma 1, art. 132 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, art. 161 cpv. c.p.c., avere la corte d’appello milanese respinto la contestazione degli appellanti secondo cui il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere emesso dal presidente del tribunale mentre risultava emesso da un giudice la cui sottoscrizione risultava illegibile con conseguente nullità del decreto opposto.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. L’inesistenza giuridica del decreto ingiuntivo (correlata alle ragioni fatte valere dall’odierno ricorrente) non era stata dedotta dall’opponente a d.i. ed in ogni caso l’opposizione a d.i. ha ad oggetto la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata monitoriamente e non la regolarità formale del decreto ingiuntivo.

2.3.Nel caso di specie si faceva solo riferimento alla mancata emissione del decreto ingiuntivo da parte del Presidente del tribunale (trascurando la delegabilità di talune sue funzioni) e l’indecifrabilità della sigla, non tenendosi peraltro conto del fatto che attraverso il registro cronologico, la data del decreto e del provvedimento di lega si sarebbe potuto risalire al nome del magistrato firmatario.

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 38 e 5, per non avere la sentenza gravata rilevato l’omissione del giudice di prime cure in ordine alla pendenza del giudizio introdotto con il ricorso monitorio e la successiva opposizione rispetto a quello introdotto dalla G. avanti al Pretore di Bergamo dichiaratosi incompetente con successiva riassunzione avanti al Tribunale di Bergamo nel cui ambito la G. aveva rinunciato alla domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di lire 50 milioni avendo già ottenuto il relativo decreto ingiuntivo davanti al tribunale di Milano.

3.1. Il motivo appare infondato.

3.2. Al momento in cui venne resa la sentenza di primo grado (di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo) erano infatti venute meno le ragioni di un’eventuale litispendenza o continenza di causa, non avendo la G. (opposta-ingiungente) riproposto la domanda riconvenzionale di pagamento, in sede di riassunzione, dinanzi al Tribunale di Bergamo, del giudizio instaurato dinanzi al Pretore e da questi definito con declaratoria di incompetenza per valore. Il venir meno della contemporanea pendenza dinanzi a diversi giudici di due cause identiche escludeva in radice la possibilità di una duplicazione di condanne e comunque di contrasto di giudicati essendo stata la questione correttamente inquadrata dalla corte d’appello e non ravvisandosi alcuna violazione di legge. Nè la scelta processuale di non riproporre la domanda riconvenzionale nel giudizio riassunto richiedeva una “accettazione” della controparte.

4.Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 1306 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte d’appello milanese respinto l’eccezione di inadempimento sollevata dagli opponenti al decreto ingiuntivo sulla base del giudicato (sentenza Cass. 19523/2012) formatosi nei confronti del signor D.D. avente efficacia riflessa anche nei confronti della K., coobligata in solido.

4.1. Il motivo appare inammissibile.

4.2. L’eccezione di inadempimento della venditrice, formulata dagli opponenti a decreto ingiuntivo, rispecchiava, in relazione alla posizione processuale del D.D., la domanda disattesa nell’altro giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato, giusta sentenza n. 19523/2012 di questa Corte.

4.3.Con riguardo alla posizione della K. la sentenza passata in giudicato valeva quale elemento di prova della infondatezza della pretesa, fondata sostanzialmente sugli stessi fatti dedotti dal D.D., sicchè non appare censurabile il richiamo operato dalla corte distrettuale all’efficacia riflessa del giudicato esterno per escludere le prove richieste e la ctu.

5.Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., e, conseguentemente, la violazione degli artt. 1460 e 1477 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la Corte deciso l’eccezione di inadempimento e la domanda riconvenzionale degli appellanti.

5.1. Il motivo è infondato non essendovi stato, per quanto considerato in relazione al motivo che precede, alcuna omissione di pronuncia sulla domanda riconvenzionale di inadempimento della venditrice.

6. Con il sesto motivo si deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, la violazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte territoriale ritenuto inammissibile l’assunto secondo il quale il prezzo pagato ammontava a Lire 550.000.000 anzichè in Lire 450.000.000 come ritenuto argomentando che l’affermazione degli appellanti non sarebbe supportata da idonei riscontri probatori.

6.1. In realtà le ricevute prodotte dimostrerebbero i versamenti mensili effettuati ed attestati dalle lettere di accredito tutte con valuta del giorno 9 di ogni mese dal giugno 1995 all’aprile 1996 (come da documentazione allegata al fascicolo d’appello e doc. n. 17 del fascicolo di primo grado).

6.2. Il mancato esame dei fatti offerti ed incontestati dalle parti configurerebbe, ad avviso dei ricorrenti, la violazione dell’art. 115 c.p.c., così come la mancata considerazione della sentenza 1886/2010 della Corte d’appello di Milano violerebbe l’art. 2909 c.c., sulla rilevanza (d’ufficio) del giudicato esterno, atteso che tale pronuncia accertava che il prezzo concordato per l’acquisto del compendio ammontava a Lire 553.000.000 e non a Lire 600.000.000 come dedotto dall’appellato.

6.3. Il motivo è inammissibile in quanto nel censurare più vizi, nel suo insieme sollecita la rivalutazione di tutte le risultanze istruttorie al fine di dimostrare che il prezzo previsto venne corrisposto nella quasi integrità e in ogni caso risultava compensato da controcredito, così attingendo al merito, non censurabile in nessuna delle ipotesi di cui all’art-360 cod. proc civ. prospettate dai ricorrenti.

7. Rileva il collegio di non dover provvedere sulle considerazioni in ordine agli artt. 89 e 91 c.p.c., svolte dai ricorrenti da pag. 64 a pag. 68 non essendo, per esplicita indicazione dei ricorrenti, oggetto di ricorso.

8. Conclusivamente e dato atto dell’esito sfavorevole di tutti i motivi, il ricorso deve essere respinto.

9. Nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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