Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11507 del 15/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 15/06/2020), n.11507
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18018-2019 proposto da:
M.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato NICOLETTA MARIA MAURO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 625/2018 del TRIBUNALE di LECCE,
depositato il 03/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Vella
Paola.
Fatto
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Lecce ha respinto le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte dal cittadino bangladese M.S. il quale aveva riferito di essere fuggito dal Bangladesh (distretto di Madaripur) per le diffioltà economiche in cui versava, avendo anche scontato un anno e mezzo di reclusione a seguito dell’accusa di furto del suo datore di lavoro, che non lo pagava;
2. il ricorrente ha proposto un motivo di ricorso per cassazione, mentre il Ministero intimato non ha svolto difese;
3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e dell’art. 15, lett. c), dir. 2004/83/CE, per avere il tribunale respinto la domanda di protezione sussidiaria senza aver acquisito le necessarie informazioni sul proprio paese d’origine, limitandosi a fare riferimento agli ultimi rapporti di Amnesty International e al sito “viaggiare sicuri” del MAE al 30/05/2018;
5. la censura è infondata, poichè il tribunale ha acquisito e valutato plurime fonti qualificate e aggiornate (cd. COI), alle quali lo stesso ricorrente non è stato in grado di contrapporne specificamente altre più aggiornate dalle quali emergessero i presupposti necessari per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. 8908/2019, 284/2019, 13858/2018, 32064/2018);
6. d’altro canto il tribunale ha specificato le fonti in concreto utilizzate e il contenuto delle informazioni ritenute rilevanti da esse tratte (cfr. Cass. n. 13449/2019), ha proceduto all’integrazione istruttoria officiosa sulle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente attraverso l’apprezzamento delle informazioni raccolte (cfr. Cass. n. 13897/2019) e si è legittimamente avvalso anche delle informazioni tratte dai rapporti conoscitivi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, costituenti fonti qualificate di comprovata affidabilità (Cass. n. 11103/2019);
7. il ricorso va rigettato senza statuizione sulle spese, in assenza di difese dell’intimato;
8. sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020